Notizie | Pianificazione territoriale
Origine: Pianificazione territoriale - Autore: Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S.

Modificato il regolamento del Comitato Provinciale per il Territorio

Con la conversione del D.Lgs. 122/08 l’art. 58, “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni, ed altri enti”,  è stato oggetto di una modifica che  ha  interessato direttamente le competenze in materia urbanistica della provincia.

In particolare la nuova formulazione prevede che “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

Pertanto, per le casistiche rientranti  nell’ultimo capoverso sopra riportato, questa amministrazione è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.. Come ben nota  la formazione dell’atto conclusivo prevede: la predisposizione dell’avvio del procedimento; la definizione dell’istruttoria tecnica con le relative verifiche di conformità ai piani sovraordinati; l’acquisizione del parere del Comitato per il Territorio; predisporre la delibera di giunta.

Appare evidente  l'impossibilità concreta di poter rientrare con tutte le procedure nei trenta giorni previsti.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre alla giunta e quindi al  consiglio provinciale, anche in riferimento alla  L.R. n.7/03 e il relativo regolamento che riguarda sugli organismi collegiali ritenuti indispensabili e quelli che gli enti locali possono sopprimere o definire le loro competenze, la possibilità di non acquisire il parere non vincolante del CPT.  In tal senso il Consiglio provinciale, nella seduta del 20 aprile 2009 con delibera n. 41, ha modificato l’art. 1 del regolamento del Comitato Provinciale per il Territorio già approvato con deliberazione consiliare n.133 del 14 novembre 1994.

Pertanto, dal parere del CPT, sono ora escluse le varianti concernenti il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 dell’art. 58 della L. 133/08 «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni, ed altri enti».

Referente notizia: m.bartoli@provincia.ps.it

Pagina a cura di: c.forlani@provincia.ps.it

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