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Origine: Ambiente

Emissioni in atmosfera: precisazioni sui contenuti dell'autorizzazione ordinaria.

Divulgazione all'utenza di ragguagli sulla corretta lettura delle prescrizioni autorizzatorie.

 

Nell'ambito del processo di continuo miglioramento dei contenuti dell'autorizzazione ordinaria e fermo restando che il primo dovere delle imprese autorizzate e di chi li assiste in tale campo rimane quello di un'accorta e puntuale lettura dell'atto, si porta a conoscenza dell'utenza che, allo scopo di rendere più puntuali, chiare ed aggiornate alcune prescrizioni tipicamente impartite in autorizzazioni ordinarie, sono state elaborate nuove versioni delle prescrizioni rivolte a regolamentare la fase di autocontrollo a cui le ditte che verranno prossimamente autorizzate saranno tenute ad attenersi. Tali prescrizioni verranno impartite a partire dalle autorizzazioni di prossimo rilascio. Fra tali nuove elaborazioni si segnalano in particolare le seguenti:

 

"Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’articolo 271 comma 17 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni di cui al precedente punto 1) dovranno essere quelli specificati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli precisati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti e vigenti norme tecniche nazionali o internazionali; in ogni caso il metodo impiegato dovrà essere esplicitamente indicato nel referto analitico. Per le attività normate dall’articolo 275 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, la metodica di riferimento è indicata nella parte VI dell’allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06. La concentrazione di ogni misurazione dovrà essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Alle misure di emissione dovranno essere associati i valori delle grandezze più significative dell’impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misure (carico di processo rispetto alla potenzialità nominale dell’impianto, produzione di vapore, ecc…). Ove previsto dalla presente determinazione o dalla vigente normativa, le concentrazioni misurate dovranno essere corrette tenendo conto del tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento e di ciò dovrà essere data esplicita indicazione nei certificati analitici, che dovranno altresì riportare il tenore volumetrico dell’ossigeno misurato. Nel caso siano stati prescritti camini virtuali, i certificati analitici dovranno riportare, oltre alle risultanze relative ai singoli punti di emissione, anche i valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché quelli di concentrazione qualora prescritti al precedente punto 1). La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sarà effettuata secondo i criteri previsti dall’allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152. Conformemente al punto 2.7 dell’allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, i dati relativi ai controlli analitici dovranno essere riportati sui registri di cui all’appendice 1 del citato allegato VI, ai quali andranno allegati i certificati analitici; tali registri dovranno essere opportunamente firmati dal legale rappresentante dell’azienda o da persona espressamente delegata a tale compito, e dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per il controllo;"

 

 

“L’impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette indicanti la sigla dell’emissione riportata in autorizzazione, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti da posizionarsi secondo quanto indicato dalle pertinenti norme UNI o UNI-EN in vigore. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l’ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico di cui al presente atto;”

 

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