Notizie | Ambiente
Origine: Ambiente - Autore: Ufficio 4.3.2.1

Emissioni in atmosfera - correttivo alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Alcuni effetti dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010.

Si ritiene di fare cosa gradita all’utenza tutta, evidenziando alcuni aspetti di particolare rilievo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/06. Sul punto si coglie l’occasione per ricordare quanto già comunicato nel corso dell’incontro pubblico tenutosi il 9 settembre u.s.

Si desidera innanzitutto richiamare l’attenzione sul fatto che la “nuova” Parte V del D.Lgs. 152/06 è efficace dal 26/08/2010, e che pertanto gli obblighi derivanti direttamente dalla norma sono da intendersi cogenti senza necessitare di per sé di particolari istruzioni da parte dell’Amministrazione provinciale. In tale contesto, si specifica che rimane primario interesse dell’azienda comunicare quanto necessario al fine di adeguare alle disposizioni dettate dalla vigente norma la documentazione agli atti delle autorità competenti. Ciò è particolarmente importante per coloro che hanno incardinato un procedimento non ancora concluso. Al riguardo si evidenzia che la Parte V del D.Lgs. 152/06, come novellata a seguito delle citate modifiche, rende necessario fornire alle autorità competenti informazioni come il dato relativo alla potenza nominale di ogni impianto, il dato relativo al minimo tecnico, per gli impianti soggetti a tale condizione, l’altezza dei camini, l’indicazione del gestore dello stabilimento, ecc…

Si ricorda altresì che per gli impianti termici civili ed industriali sono ora previste apposite modalità per la definizione delle potenze termiche nominali che devono, in sintesi, essere calcolate come somma delle potenze dei singoli focolari.

Nel merito dell’autorizzazione generale, richiamate la definizione di stabilimento di cui all’articolo 268, le disposizioni di cui all'articolo 269 comma 1, nonché le indicazioni di cui all’articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si desidera ricordare che l’articolo 1 della DGP 201/2010 stabilisce che “fatte salve eventuali e future disposizioni di Legge di avviso contrario, è ammessa la coesistenza nello stesso ciclo fra attività disciplinate dalla presente autorizzazione generale e attività di natura differente soggette al regime autorizzatorio ordinario di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Ne consegue che dal 26/08/2010 non è più possibile inviare dichiarazioni che prevedano la coesistenza fra i suddetti regimi autorizzatori. 

Fermo restando quanto sopra, desumibile dalla piana lettura della norma, e richiamando quanto già anticipato anche per mezzo di news precedenti, si ribadisce che per agevolare l’utenza verranno progressivamente adeguati i documenti messi usualmente a disposizione da parte della Provincia.

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