In che cosa consiste esattamente l' "esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni" richiesta dall'art. 123, commi 4 e 5, del Codice della Strada per aprire un'autoscuola o per diventare responsabile didattico di una sede secondaria?

Per aprire una nuova autoscuola o una sede ulteriore di un'autoscuola già autorizzata è necessario, fra l'altro, che il titolare o il responsabile didattico nominato per la sede secondaria abbiano svolto l'attività di insegnante di teoria o quella di istruttore di guida per almeno due anni negli ultimi cinque.

In assenza di disposizioni che precisino la consistenza quantitativa del requisito, e tenendo conto della varietà di forme giuridiche che può assumere la collaborazione con un'autoscuola (per esempio, prestazioni occasionali compensate con buoni lavoro), la prassi operativa fa riferimento ai 2/5 delle giornate lavorative disponibili in cinque anni. Di conseguenza, ci si può considerare in possesso di un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni se si può dimostrare di aver insegnato teoria o istruito alla guida in almeno 500 degli ultimi 1.250 giorni lavorativi.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 123, commi 4 e 5

- Nota Dipartimento Trasporti D.G. MOT D5 n. 110083 del 22 dicembre 2009

[Scheda inserita il giorno 11/08/2016]

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