L'Ufficio di Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino è stato istituito nel 1995, per assolvere le funzioni specificate nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26 e in attuazione del Decreto decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
In quanto membro del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), aderisce al Codice Italiano delle Statistiche Ufficiali, che rappresenta il quadro di riferimento fondamentale dei principi e degli standard per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali di qualità, in linea con il Codice delle statistiche europee introdotto da Eurostat.
DL 18 agosto 2000, n. 26
TITOLO I
Articolo 12
comma 1 Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
comma 2 Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
TITOLO 2
CAPO II - Provincia
Articolo 19
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
.....
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
DL 6 settembre 1989, n. 322
Art. 6 - Compiti degli uffici di statistica
Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.