L'Ufficio di Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino è stato istituito nel 1995, per assolvere le funzioni specificate nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26 e in attuazione del Decreto decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

In quanto membro del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), aderisce al Codice Italiano delle Statistiche Ufficiali, che rappresenta il quadro di riferimento fondamentale dei principi e degli standard per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali di qualità, in linea con il Codice delle statistiche europee introdotto da Eurostat.
 

DL 18 agosto 2000, n. 26

TITOLO I

Articolo 12

comma 1 Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

comma 2 Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

TITOLO 2

CAPO II - Provincia

Articolo 19
Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
.....
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

DL 6 settembre 1989, n. 322

Art. 6 - Compiti degli uffici di statistica

Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

 

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