Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.
Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)


1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.
2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale.

Art. 2
(Definizioni)


1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale;
b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
d) autorità competente: l'amministrazione pubblica che svolge le procedure disciplinate dalla presente legge;
e) procedura di verifica: la procedura rivolta a stabilire se un progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all'articolo 6;
f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la quale il proponente, in contraddittorio con l'autorità competente, determina i contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
h) valutazione di impatto ambientale (VIA): procedura finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità ambientale di cui agli articoli 9 e 11;
i) comuni interessati: i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
j) province interessate: le province nel cui territorio sono compresi i comuni di cui alla lettera i);
k) amministrazioni interessate: gli enti e gli organismi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei progetti;
l) soggetti interessati: qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti alla procedura di VIA.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate:
a) del 30 per cento nei seguenti casi:
1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 59/1997);
2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
b) del 20 per cento per le attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture, degli impianti tecnologici e dei sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);
c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

Art. 4
(Autorità competente)


1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero;
c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.
2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero.

Art. 5
(Supporto tecnico)


1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione.
2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.
3. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate dall'autorità competente in misura non superiore allo 0,5 per mille del valore dichiarato dell'opera o dell'intervento.

CAPO II
Procedura di verifica

Art. 6
(Procedura di verifica)


1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le misure che si intendono attuare per minimizzarli;
d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;
e) elenco dei comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso l'autorità competente che provvede alla loro trasmissione ai Comuni interessati per l'ulteriore deposito.
3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
5. L'autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l'autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all'Allegato C con uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.
8. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7 comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di incidenza di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
9. La mancata pronuncia dell'autorità competente nel termine di cui al comma 7 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
10. L'esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7 obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite ed a comunicare all'autorità competente i dati dell'eventuale monitoraggio.

CAPO III
Procedura
di Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Art. 7
(Fase preliminare)


1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'Allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento.
3. L'autorità competente convoca il proponente per un confronto su quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

Art. 8
(Studio di impatto ambientale)


1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese del proponente.
2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall'Allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere trasmessi con plico separato.
3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche specifiche del progetto e con le componenti ambientali che possono subire un pregiudizio dall'opera o intervento, anche in relazione alla sua localizzazione.

Art. 9
(Procedura di Valutazione di impatto ambientale)


1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);
b) il SIA;
c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;
d) l'elenco dei Comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. A tal fine l'autorità competente provvede alla loro trasmissione ai Comuni interessati.
3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette l'autorità competente o lo sportello unico trasmettono la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di gestione per il parere di competenza, che deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in assenza del parere.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.
9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.

Art. 10
(Partecipazione)


1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.
2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.
3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.
4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell'opera o intervento, un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.
5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Art. 11
(Giudizio di compatibilità ambientale)


1. L `autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità ambientale deve intervenire prima dell'inizio dei lavori e dell'attività.
2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale, l'autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di controllo.
4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.
5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente, l'autorità competente può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.
7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento verifica che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura d'impatto ambientale.

Art. 12
(Monitoraggio e attuazione delle procedure)


1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei dati di monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ARPAM).
2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in corso.

Art. 13
(Esercizio dei poteri sostitutivi)


1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

CAPO IV
Procedimenti semplificati

Art. 14
(Opere assoggettate alla disciplina
dello sportello unico per le attività produttive)


1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche quelle finalizzate all'approvazione definitiva del progetto secondo quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi).
2. A tal fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del progetto definitivo.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 15
(Opere non assoggettate alla disciplina
dello sportello unico per le attività produttive)


1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.
2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di esito positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:
a) il progetto definitivo;
b) il SIA;
c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati;
d) l'elenco dei comuni interessati.
4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il quale, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento urbanistico.
6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.

CAPO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 16
(Impatto ambientale interregionale
e transfrontaliero)


1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità ambientale è espresso dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione cointeressata.
2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale sul territorio di altre regioni, l'autorità competente è tenuta a dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e delle Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 17
(Parere regionale)


1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Art. 18
(Vigilanza e sanzioni)


1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora l'impatto ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica o senza avere acquisito il giudizio di compatibilità ambientale in violazione della presente legge, il Comune competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale della procedura di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 26.000,00.

Art. 19
(Regolamento di attuazione)

1. La Regione con regolamento di attuazione definisce prioritariamente:
a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;
b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole imprese;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente legge, per l'informazione e la consultazione del pubblico, nonché le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico.

Art. 20
(Disposizione finanziaria)


1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 14.000,00.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:
a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);
b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.

Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni individuano le aree industriali che possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo medesimo.
3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829.
4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6), lettera h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all'approvazione dei programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui all'articolo 8 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.
5. Il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali.
7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
(Abrogazioni e modificazioni)


1. L' articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie).
1. E' di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio della provincia medesima.
2. La Regione è competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1 quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano il territorio di due o più province.".
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:
"1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
"3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.".
4. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
"6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.".
5. L'articolo 21 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 - (Conferenza di servizi).
1. I pareri richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
6. L'articolo 22 della l.r. 71/1997 è abrogato.
7. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento dell'energia solare e da biomasse.".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14/04/2004

IL PRESIDENTE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE


Nota all'art. 2, comma 1, lettera c)
Il testo dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è il seguente:
"Art. 16 - (Attività di progettazione) - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
3-bis. (Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1o agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30).
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
Nota all'art. 3, comma 4, lettera a), punto 1)
Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:
"Art. 26 - (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati".
Nota all'art. 3, comma 4, lettera a), punto 2)
Il regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".
Nota all'art. 3, comma 5, lettera b)
Il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è il seguente:
"Art. 5 - (Stato di emergenza e potere di ordinanza) - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

Nota all'art. 6, comma 8
Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352) è il seguente:
"Art. 151 - (Alterazione dello stato dei luoghi) - (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.
*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente decreto è stato abrogato dall'art. 184 del decreto legislativo medesimo.

Note all'art. 8, comma 2
- Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377) è il seguente:
"Art. 3 - (Quadro di riferimento programmatico) - 1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori".
"Art. 4 - (Quadro di riferimento progettuale) - 1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, archi tettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al , gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo".
"Art. 5 - (Quadro di riferimento ambientale) - 1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari".
- Il testo degli Allegati I e II del d.p.c.m. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377) è il seguente:
"Allegato I - (Componenti e fattori ambientali) - 1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali".
"Allegato II - (Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali) - 1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.
Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.
In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.
D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
carta delle unità forestali e di uso pastorale;
liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
b) fauna:
lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.
F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.
H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici".
Nota all'art. 11, comma 4
Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:
"Art. 5 - (Valutazione di incidenza) - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".
Nota all'art. 11, comma 5
Per il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999 vedi nella nota all'articolo 6, comma 8.
Nota all'art. 12, comma 1
Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)) è il seguente:
"Art. 20 - (Sistema informativo) - 1. L'ARPAM concorre, con la Regione e con le Province, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:
a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria e dell'acqua);
b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è responsabile della loro convalida;
c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione;
e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA).
A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Provincie, dei Comuni e delle AUSL.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici".
Nota all'art. 15, comma 4
Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
"14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
"14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
"14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni(5).
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Nota all'art. 17, comma 1
Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 6 - (Omissis).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
(Omissis)".
Nota all'art. 21, comma 3
La deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829 ad oggetto: "L. 146/94, art. 40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di compatibilità paesistico-ambientale e dei procedimenti connessi", è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 97 del 30 agosto 2001.
Nota all'art. 21, comma 4
Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è il seguente:
"Art. 8 - (P.P.A.E.: finalità e contenuti) - 1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del P.R.A.E.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al P.R.A.E., contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali;
b) la relazione tecnico-illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali vigente in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.
3. In allegato al P.P.A.E. le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze".

Nota all'art. 21, comma 7
Per testo degli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR vedi: "Deliberazione amministrativa n. 197 del 3.11.1989. Piano paesistico Ambientale Regionale (PPAR) Legge 8 agosto 1985, n. 431 e L.R. 8 giugno 1987, n. 26", pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 9 febbraio 1990.

Nota all'art. 22, commi 2, 3 e 4
Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 13 - (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione) - 1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.
2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.
3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali.
4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dei Comuni e della Regione.
5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro trenta giorni dalla richiesta.
6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.
7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo".

Nota all'art. 22, comma 7
Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 [Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2004)], come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 25 - (Sospensione rilascio autorizzazioni nuove centrali) - 1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di sfruttamento dell'energia solare e da biomasse.
2. La sospensione di cui al comma 1 ha comunque validità fino al 31 dicembre 2004."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere D'Angelo n. 57 del 23 aprile 2001;
* Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 183 del 10 luglio 2003;
* Relazione della IV commissione consiliare permanente in data 17 febbraio 2004;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente in data 25 febbraio 2004;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 aprile 2004, n. 187.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



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