la seguente legge regionale:
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione
europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA)
di competenza regionale.
2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità
della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la
capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse,
garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da
un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse
naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio
culturale.
1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi
indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla
fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio,
sui beni materiali e sul patrimonio culturale;
b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle
procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di
impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle
definizioni contenute nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Legge quadro in materia di lavori pubblici);
d) autorità competente: l'amministrazione pubblica che svolge le
procedure disciplinate dalla presente legge;
e) procedura di verifica: la procedura rivolta a stabilire se un progetto deve
essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all'articolo 6;
f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la quale il proponente, in
contraddittorio con l'autorità competente, determina i contenuti dello
studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi
ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
h) valutazione di impatto ambientale (VIA): procedura finalizzata alla
pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità
ambientale di cui agli articoli 9 e 11;
i) comuni interessati: i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli
impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro
realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto
ambientale;
j) province interessate: le province nel cui territorio sono compresi i comuni
di cui alla lettera i);
k) amministrazioni interessate: gli enti e gli organismi competenti a
rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi
comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei progetti;
l) soggetti interessati: qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati inerenti alla realizzazione del progetto.
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda
l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica
sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e degli interventi di
cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti alla procedura di
VIA.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli
allegati B1 e B2 sono incrementate:
a) del 30 per cento nei seguenti casi:
1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree ecologicamente
attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione
della legge 59/1997);
2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la
certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione ed audit;
3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
b) del 20 per cento per le attività produttive da insediare nelle aree
industriali esistenti, dotate delle infrastrutture, degli impianti tecnologici
e dei sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di difesa
nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia
per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente,
sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 11
dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);
c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e
comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano
modifiche permanenti allo stato dei luoghi.
1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai
progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il
territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale
interprovinciale, interregionale o transfrontaliero;
c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il
proponente.
2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti
elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non
presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o
transfrontaliero.
1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello
Stato, convenzionato con la Regione.
2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può,
altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità,
del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca,
consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in
ordine ai problemi oggetto di valutazione.
3. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla
presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
dall'autorità competente in misura non superiore allo 0,5 per mille del
valore dichiarato dell'opera o dell'intervento.
1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità
competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività
produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e
valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle
previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, contenente
le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati
gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le misure che si
intendono attuare per minimizzarli;
d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;
e) elenco dei comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso
l'autorità competente che provvede alla loro trasmissione ai Comuni
interessati per l'ulteriore deposito.
3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un
quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di
un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue
finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i
Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro
tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione,
ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente
osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
5. L'autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della
Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono
state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o
i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a
novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura
di verifica fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai
contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La
comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere
dalla data del deposito del progetto modificato.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio
di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l'autorità
competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui
all'Allegato C con uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la
mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.
8. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7
comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di
incidenza di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento attuazione
direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche).
9. La mancata pronuncia dell'autorità competente nel termine di cui al
comma 7 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
10. L'esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7
obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle prescrizioni
impartite ed a comunicare all'autorità competente i dati dell'eventuale
monitoraggio.
1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha
facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase
preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui
all'articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui
all'Allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita
domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una
relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi,
definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto
ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle
informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di
approfondimento.
3. L'autorità competente convoca il proponente per un confronto su
quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati gli
elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si pronuncia
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità
competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di
impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.
1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla
procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA,
predisposto a cura e spese del proponente.
2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle
materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall'Allegato D alla presente
legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, ivi comprese le
caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto. I
dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto
industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere trasmessi con
plico separato.
3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche specifiche
del progetto e con le componenti ambientali che possono subire un pregiudizio
dall'opera o intervento, anche in relazione alla sua localizzazione.
1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda
all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di
attività produttive, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli
esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della
procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);
b) il SIA;
c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;
d) l'elenco dei Comuni interessati.
2. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso
l'autorità competente e presso i Comuni interessati. A tal fine
l'autorità competente provvede alla loro trasmissione ai Comuni
interessati.
3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all'interno di aree
naturali protette l'autorità competente o lo sportello unico trasmettono
la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di gestione per il
parere di competenza, che deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso
inutilmente tale termine l'autorità competente pronuncia il giudizio di
compatibilità ambientale in assenza del parere.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un
quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di
un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue
finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i
Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della
Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne
visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità
competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della
Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono
state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o
i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a
novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura
di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai
contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La
comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere
dalla data del deposito del progetto modificato.
8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità
ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori
sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare
complessità.
9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui
è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il
proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.
1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento
per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e
l'autorità competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle
valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi
attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli
seguenti.
2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1,
garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA,
nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando
in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento
progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua
localizzazione.
3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare
pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere
all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione
pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.
4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni
interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti
ambientali o del valore dell'opera o intervento, un'inchiesta pubblica con gli
enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul
progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio,
invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.
5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente
legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
1. L `autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità
ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle
controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale
contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la
mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui
subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli
ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità
ambientale deve intervenire prima dell'inizio dei lavori e
dell'attività.
2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale,
l'autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti
che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti
interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle
prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando
conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità
competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di
controllo.
4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei proposti siti
di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone
speciali di conservazione di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.
5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria,
l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque
anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende
e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente, l'autorità
competente può prorogare tale termine per una sola volta e per un
massimo di ulteriori tre anni.
7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento verifica
che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura d'impatto
ambientale.
1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei dati di
monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema informativo
regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997,
n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle
Marche ARPAM).
2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero
dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in
corso.
1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all'emanazione
della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta
regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della
Giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale
procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure
disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.
1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente
può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di
cui al capo II e al capo III, anche quelle finalizzate all'approvazione
definitiva del progetto secondo quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi).
2. A tal fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del
progetto definitivo.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione
all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto
ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione integrata
ambientale.
1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un intervento
non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere
all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità
ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o
l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.
2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al
comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di esito
positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento dei
procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi
necessari per la realizzazione del progetto.
3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:
a) il progetto definitivo;
b) il SIA;
c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati;
d) l'elenco dei comuni interessati.
4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i
pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta
giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il
quale, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
5. Il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate ed ha,
altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune
territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento
urbanistico.
6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche da
realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, costituisce
proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia
adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito
elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale
entro sessanta giorni.
1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul
territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità
ambientale è espresso dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione
cointeressata.
2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale
sul territorio di altre regioni, l'autorità competente è tenuta a
dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e
delle Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto
ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità competente
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA
di competenza statale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco
interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed
istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni
interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono
localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le
funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi della
l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora l'impatto
ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni
sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura
di verifica o senza avere acquisito il giudizio di compatibilità
ambientale in violazione della presente legge, il Comune competente dispone la
sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei
luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le
modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente
comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale
difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale della procedura
di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione dei
lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il
provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto
di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto
finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto
previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al
presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.500,00 a euro 26.000,00.
1. La Regione con regolamento di attuazione definisce prioritariamente:
a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;
b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di
dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole
imprese;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti
di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento;
d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente
legge, per l'informazione e la consultazione del pubblico, nonché le
modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli
strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di
impatto ambientale consultabile dal pubblico.
1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste
dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la
spesa di euro 14.000,00.
2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita
con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante
impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di
competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e risanamento
ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno
2004.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante
impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della
Regione.
5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese autorizzate
sono iscritte:
a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del
bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale
istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);
b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i
Comuni individuano le aree industriali che possiedono le caratteristiche di cui
all'articolo 3, comma 4, lettera b).
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è l'autorità
competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo
medesimo.
3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829.
4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6),
lettera h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all'approvazione
dei programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui
all'articolo 8 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.
5. Il regolamento di cui all'articolo 19 è adottato entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al
fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali.
7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR,
nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni adeguati al
PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1. L' articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie).
1. E' di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'espressione del parere
previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19, per gli
impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano il territorio
della provincia medesima.
2. La Regione è competente a rilasciare gli atti di cui al comma 1
quando gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessano il
territorio di due o più province.".
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme
per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal
seguente:
"1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non assoggettate alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale (VIA) è rilasciata dal Comune
interessato entro i centoventi giorni successivi alla presentazione della
domanda da parte dell'imprenditore.".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal
seguente:
"3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture
regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale
dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e
provinciali.".
4. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 71/1997 è sostituito dal
seguente:
"6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.".
5. L'articolo 21 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 - (Conferenza di servizi).
1. I pareri richiesti ai sensi della presente legge sono acquisiti tramite la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.".
6. L'articolo 22 della l.r. 71/1997 è abrogato.
7. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 è
sostituito dal seguente:
"1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono
sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla
valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione
di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio
combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove
centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata
all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di
congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti
rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4
agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di
sfruttamento dell'energia solare e da biomasse.".
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14/04/2004
IL PRESIDENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA
DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
Nota all'art. 2, comma 1, lettera c)
Il testo dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici) è il seguente:
"Art. 16 - (Attività di progettazione) - 1. La progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei
limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di
riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei
costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in
schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa.
3-bis. (Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1o agosto
2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30).
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è
costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei
prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini,
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di
rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i
tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e
alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli
oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e
dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto
1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a
rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere
statali".
Nota all'art. 3, comma 4, lettera a), punto 1)
Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)
è il seguente:
"Art. 26 - (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate) - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie
leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute,
della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì
le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree
ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche
costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti
produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi
ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1
scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti,
anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione
partecipano gli enti locali interessati".
Nota all'art. 3, comma 4, lettera a), punto 2)
Il regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 reca: "Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".
Nota all'art. 3, comma 5, lettera b)
Il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) è il seguente:
"Art. 5 - (Stato di emergenza e potere di ordinanza) - 1. Al verificarsi
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata
ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto
dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo
provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico,
i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai
sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
Nota all'art. 6, comma 8
Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352) è
il seguente:
"Art. 151 - (Alterazione dello stato dei luoghi) - (Legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali
inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144
o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né
introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto
che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati
al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere
di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate
alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta
giorni è data facoltà agli interessati di richiedere
l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne
è data comunicazione alla Regione.
*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42,
a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente decreto è
stato abrogato dall'art. 184 del decreto legislativo medesimo.
Note all'art. 8, comma 2
- Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988 (Norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n.
349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377)
è il seguente:
"Art. 3 - (Quadro di riferimento programmatico) - 1. Il quadro di
riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli
elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi
costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di
compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso
che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti
dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la
conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli
strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è
inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le
eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi
perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area
interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo
assunte a base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto
a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali
infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche
apportate dopo la sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti
programmatori".
"Art. 4 - (Quadro di riferimento progettuale) - 1. Il quadro di
riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito
degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso
come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la
prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita
le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la
seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di
compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte
progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non
strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno
adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo
restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto
la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli,
alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la
realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera
progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di
soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate,
ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto
domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica
dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione
dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano
l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione
alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo
conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di
servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati
dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla
normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi
considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di
redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate
durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto
tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e
territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, archi tettonici, archeologici,
storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre
limitazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da
particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali
alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare
riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di
energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime
direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di
realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti,
delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione
del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze
gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi
ambientale;
d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o
provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per
contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di
esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e
nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti
sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al , gli
elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di
sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla
presentazione di copia del rapporto medesimo".
"Art. 5 - (Quadro di riferimento ambientale) - 1. Per il quadro di
riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri
descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal
progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e
d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di
impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro
di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i
sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che
indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi
effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale
criticità degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra
essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al
fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso
specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli
usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione
del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per
ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado
delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così
come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché
ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto
come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera
sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le
diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti
esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione
potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle
componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema
ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei
livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di
cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le
reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di
misura e i parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze
particolari".
- Il testo degli Allegati I e II del d.p.c.m. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche
per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349,
adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377) è il
seguente:
"Allegato I - (Componenti e fattori ambientali) - 1. Lo studio di
impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale
dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche
interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella
sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e
marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e
pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non
rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali,
emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici
tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e
identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria
struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che
umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente
sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità
delle comunità umane interessate e relativi beni culturali".
"Allegato II - (Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori
ambientali) - 1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed
articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al
livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e
le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna
delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le
analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la
relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di
vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di
essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare
confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non
consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato
di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni
e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di
rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in
esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni
tra esse esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità
dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la
compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti
mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione
meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera
sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni,
umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo,
nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di
concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la
definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico,
condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed
energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas
e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli
effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli
effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione
(fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle
particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni
idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli
usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente,
delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento
proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e
biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e
potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo
idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue
diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare
riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle
relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua
si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione
del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà
determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento,
anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione
e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e
previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del
sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto
può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed
endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni
progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi
concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti
territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato
dell'ambiente interessato, attraverso:a) la caratterizzazione geolitologica e
geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area
e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e
indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e
la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche
sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità
degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di
modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di
sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite,
frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane
alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle
rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta,
con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla
sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi,
alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze
organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con
particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse
nutrizionale e tossicologico.
Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico
saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena,
nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie
di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento
dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in
presenza dell'opera progettata.
In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce
l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente
prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e
caratterizzati da differente entità in relazione all'attività
umana nel sito prescelto.
D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di
qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel
sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio
della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni
progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto
degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di
analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla
base delle formazioni esistenti e del clima);
carta delle unità forestali e di uso pastorale;
liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato
dall'opera;
quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di
intervento;
b) fauna:
lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e
pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione
disponibile;
lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o
comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione
disponibile;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata
realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di
riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di
transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata
presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi
acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della
qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli
effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni
ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi
sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed
antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi
stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e
biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo
svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul
trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di
autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità
degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella
potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più
significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati
acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica
presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata
naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando
le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori
di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.
F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di
qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana,
è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette
ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri
per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e
lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e
della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si
presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio
per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e
componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni,
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a
carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative
nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori
di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati
attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di
dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene
alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle
comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali
e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli
di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente
sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di
rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà
riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle
condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente
in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche
introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards
esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e
con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate,
attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità
precisate nelle Norme Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle
modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione
nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi
settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella
Norma Internazionale I.S.O. 2631.
H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della
qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte
dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e
con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti
nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima
dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni
di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del
destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito)
qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di
materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito
dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di
radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro
interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards,
criteri di accettabilità, ecc.).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del
paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali,
sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le
azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in
rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio
è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti
naturali così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche,
ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la
relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del
paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra
soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e
creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici".
Nota all'art. 11, comma 4
Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche) è il seguente:
"Art. 5 - (Valutazione di incidenza) - 1. Nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i
piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo
i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul
sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai
fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e
valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali
effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza
comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di
conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed
integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal
presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa
nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli
effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i
quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di
impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto con le finalità
conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli
indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui
ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria
competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi,
individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da
effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per
l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di
partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui
al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3
e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono
indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui
le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per
la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone
speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area
naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del
piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico
interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza
sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o
l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità
di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il
piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento
ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad
esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico".
Nota all'art. 11, comma 5
Per il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 490/1999 vedi nella nota
all'articolo 6, comma 8.
Nota all'art. 12, comma 1
Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
(ARPAM)) è il seguente:
"Art. 20 - (Sistema informativo) - 1. L'ARPAM concorre, con la Regione e
con le Province, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:
a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità
dell'aria e dell'acqua);
b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed
è responsabile della loro convalida;
c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte
riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato
dell'ambiente della regione;
e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce
il riferimento regionale del Sistema informativo nazionale ambientale
(SINA).
A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli
archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si
raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Provincie, dei Comuni e
delle AUSL.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti l'ARPAM stipula
convenzioni con aziende ed enti pubblici".
Nota all'art. 15, comma 4
Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i
lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)".
"14-bis. 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti
di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto
definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si
pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro
i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e
il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni".
"14-ter. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel
termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di
trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta
giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di
servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e
in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
"14-quater. 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3,
assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente
sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano
entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni(5).
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con
l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale
è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla
riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Nota all'art. 17, comma 1
Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) è il seguente:
"Art. 6 - (Omissis).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima
della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni
culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini
della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene
l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei
rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei
dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di
prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul
quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata,
nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
(Omissis)".
Nota all'art. 21, comma 3
La deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829 ad oggetto: "L.
146/94, art. 40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione
di impatto ambientale, di compatibilità paesistico-ambientale e dei
procedimenti connessi", è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione n. 97 del 30 agosto 2001.
Nota all'art. 21, comma 4
Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme
per la disciplina delle attività estrattive) è il seguente:
"Art. 8 - (P.P.A.E.: finalità e contenuti) - 1. Il programma
provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio
provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se
adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del P.R.A.E.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di
tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le
attività estrattive, in conformità al P.R.A.E., contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche,
pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli
aspetti paesaggistici e storico-culturali;
b) la relazione tecnico-illustrativa generale, corredata da cartografia
illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di
unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio,
interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità
suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo
3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la
realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero
finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il
riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti
dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini
estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali vigente in base alle prescrizioni
del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la
necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.
3. In allegato al P.P.A.E. le Province dovranno indicare la struttura e
l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove
competenze".
Nota all'art. 21, comma 7
Per testo degli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR vedi:
"Deliberazione amministrativa n. 197 del 3.11.1989. Piano paesistico Ambientale
Regionale (PPAR) Legge 8 agosto 1985, n. 431 e L.R. 8 giugno 1987, n. 26",
pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione
n. 18 del 9 febbraio 1990.
Nota all'art. 22, commi 2, 3 e 4
Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71
(Norme per la disciplina delle attività estrattive) come modificato
dalla presente legge è il seguente:
"Art. 13 - (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla
coltivazione) - 1. L'autorizzazione per le cave e torbiere non
assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) è
rilasciata dal Comune interessato entro i centoventi giorni successivi alla
presentazione della domanda da parte dell'imprenditore.
2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne dà
notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici
giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme
adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque
può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare
osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia
alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con
eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione
dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.
3. La Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture
regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale
dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta, circa la conformità alle disposizioni regionali e
provinciali.
4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno
stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i
rappresentanti dei Comuni e della Regione.
5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare
della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato,
modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il
progetto entro trenta giorni dalla richiesta.
6. La Provincia rilascia l'autorizzazione paesistica, se necessaria.
7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i
successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la
convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i
tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico
interesse.
8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è
prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano
state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può
superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo".
Nota all'art. 22, comma 7
Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2
[Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2004)], come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 25 - (Sospensione rilascio autorizzazioni nuove centrali) - 1.
Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale sono
sospesi i procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni o alla
valutazione di impatto ambientale da parte della Regione per la realizzazione
di nuove centrali termoelettriche alimentate a metano, carbone, olio
combustibile, nonché di impianti eolici. Per quanto riguarda le nuove
centrali idroelettriche, la conclusione del procedimento è subordinata
all'approvazione del Piano di tutela delle acque e ad una valutazione di
congruità con lo stesso. Tale disposizione non si applica agli impianti
rientranti nell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, recepita con d.lgs. 4
agosto 1999, n. 372. Resta invariato l'utilizzo di altre tecnologie di
sfruttamento dell'energia solare e da biomasse.
2. La sospensione di cui al comma 1 ha comunque validità fino al 31
dicembre 2004."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere D'Angelo n. 57 del 23
aprile 2001;
* Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 183 del 10 luglio
2003;
* Relazione della IV commissione consiliare permanente in data 17 febbraio
2004;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente in data 25
febbraio 2004;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
6 aprile 2004, n. 187.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE