Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6
Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga


la presente legge regionale:

CAPO I
Modificazioni di leggi regionali

Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è inserita la seguente:
"c bis) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;".

Art. 2
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.".

Art. 3
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione.".

Art. 4
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004)


1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:
a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a supporto dell'autorità competente.".

Art. 5
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004)


1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è aggiunta la seguente:
"e bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:
"1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.".
3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.".
4. Il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è abrogato.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è aggiunta la seguente:
"d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:
"1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.".

Art. 7
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004)


1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente: "(Linee guida)".
2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 le parole: "regolamento di attuazione" sono sostituite dalle parole: "linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare," e la parola: "prioritariamente" è sostituita dalle parole: "in particolare".
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 è aggiunta la seguente:
"d bis) gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati alla presente legge.".

Art. 8
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004)


1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento.".
2. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le parole: "nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 5".

Art. 9
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola: "medesimo" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).".
3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola "statali" sono aggiunte le parole: "nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:
"6 bis. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5 dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).".

Art. 10
(Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004)


1. La lettera c) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.".
2. La lettera m) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.".
3. La lettera n) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.".
4. Dopo la lettera o) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq.
o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 1.000 kW o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri.".

Art. 11
(Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004)


1. Le lettere a) e b) del punto 1) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono abrogate.
2. La lettera c) del punto 1) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini.".
3. La lettera a) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.".
4. La lettera b) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.".
5. La lettera c) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.".
6. La lettera e) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri.".
7. La lettera g) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.".
8. Dopo la lettera g) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
g quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.".
9. La lettera a) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.".
10. La lettera b) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.".
11. La lettera g) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"g) Aeroporti e aviosuperfici.".
12. Le lettere e) ed f) del punto 4) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono abrogate.

Art. 12
(Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004)


1. La lettera e) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è abrogata.
2. Dopo la lettera l) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter) Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.".
3. Le lettere b) e c) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono sostituite dalle seguenti:
"b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.".
4. La lettera q) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è abrogata.
5. La lettera r) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.".
6. Dopo la lettera n) del punto 6) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni.".

Art. 13
(Modifica alla l.r. 34/1992)


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il seguente:
"3 bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.".

Art. 14
(Modifica alla l.r. 28/1999)


1. L'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Procedure in materia ambientale)
1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Resta di competenza della Regione l'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005. A tal fine le Province trasmettono alla Regione i dati relativi agli impianti di propria competenza.
2. La Regione partecipa alle conferenze dei servizi relative ai procedimenti di cui al comma 1.".

Art. 15
(Modifica alla l.r. 16/2005)


1. All'articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis. L'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della Provincia.".

Art. 16
(Modifica alla l.r. 10/1999)


1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il seguente:
"Art. 23 bis - (Funzioni delle Province).
1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.".

CAPO II
Valutazione ambientale strategica

Art. 17
(Contenuti e obiettivi)


1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e garantire l'integrazione di un elevato livello di protezione.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Art. 18
(Ambito di applicazione)


1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:
a) presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Art. 19
(Autorità competenti)

1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS:
a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;
b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

Art. 20
(Linee guida)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.
2. Fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 1, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.

Art. 21
(Monitoraggio)

1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.

CAPO III
Rete Natura 2000

Art. 22
(Siti della Rete Natura 2000)


1. Il presente capo disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al d.p.r. 357/1997.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 23
(Funzioni della Regione)


1. La Giunta regionale:
a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997, sulla base di specifiche e documentate indicazioni scientifiche, d'intesa con le Province, sentiti gli altri enti locali interessati e gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997, sentiti gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
c) adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare competente, le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, nonché per l'individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all'articolo 24, comma 8.

Art. 24
(Gestione dei siti)

1. La gestione dei siti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), è di competenza:
a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime;
b) delle Comunità montane per i siti ricadenti interamente nel loro territorio;
c) delle Province, per i siti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).
2. Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, la gestione è di competenza della Provincia, d'intesa con l'ente gestore dell'area naturale protetta. L'intesa è limitata alle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3.
3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:
a) nell'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati individuati;
b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;
c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;
d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.
4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall'ente gestore, di concerto con gli enti locali interessati, e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati, nonché affissi all'albo dei medesimi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle pagine di almeno due quotidiani a diffusione regionale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.
5. Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti, di concerto con gli enti locali interessati, motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione ed i piani di gestione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento.
6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.
8. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, riconducibili alle tipologie individuate dalla Giunta regionale con le linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c).
9. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.

Art. 25
(Monitoraggio ed informazione)


1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o direttamente mediante proprie indagini effettuate sul territorio. A tal fine la Giunta regionale può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, qualora convenzionato con la Regione.
2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.
3. Gli enti gestori garantiscono, altresì, una adeguata divulgazione delle informazioni relative alla delimitazione dei siti della Rete Natura 2000 ed agli obblighi ivi vigenti.
4. Per la verifica e l'elaborazione dei dati di cui al comma 1, è istituito presso la struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e propositivi per la definizione degli aspetti tecnico scientifici relativi ai siti e alle aree funzionalmente connesse.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 4.

Art. 26
(Sanzioni)


1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un'alterazione dell'ambiente determinano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all'articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell'interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all'adozione del provvedimento medesimo l'ente gestore può ordinare l'immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l'ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti.
6. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO IV
Norme finali

Art. 27
(Disposizioni finanziarie)


1. Per l'attuazione delle attività e delle funzioni previste dal capo III sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:
a) 70.000 euro per le attività e le funzioni previste all'articolo 24 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
b) 30.000 euro per le attività e le funzioni previste dall'articolo 25 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB 4.22.01 del bilancio di previsione per l'anno 2007.
3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 28
(Norme transitorie)


1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997.
4. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:
a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti esistenti;
b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di valutazione di incidenza;
c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature stradali;
d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l'esecuzione di opere idonee ad alterare permanentemente l'assetto ambientale dei luoghi, finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione dell'alveo del corso d'acque;
e) eseguiti dall'autorità idraulica per garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel piano di assetto idrogeologico (PAI);
f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale sono stati sottoposti alla valutazione di incidenza ed approvati dalla Regione ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
g) di edilizia rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo 23.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione e salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 12 giugno 2007

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)


AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
VIENE, ALTRESÌ PUBBLICATO, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 17/2003, IL TESTO DELLA L.R. 14 APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA.

NOTE


Per le note dall'art. 1 all'art. 12
Vedi il testo della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge sopra pubblicata, di seguito alle presenti note.
Nota all'art. 13, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 6 - (Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali) - 1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.
2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.
3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla l. n. 1497 del 1939.
3 bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.
4. Ferme restando le deleghe previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'art. 15 della l. n. 1497 del 1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio."

Nota all'art. 15, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 14 - (Aree produttive ecologicamente attrezzate) - 1. La Regione in attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 2, 10 e 19 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), definisce aree produttive ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, atti a garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
2. Con successive linee-guida, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Regione definisce tra l'altro:
a) i requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le loro modalità di utilizzo da parte delle imprese nonché le loro forme di gestione unitaria;
c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti come aree produttive ecologicamente attrezzate;
d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;
f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate.
2 bis. L'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della Provincia."
Nota all'art. 17, commi 1 e 2
Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è il seguente:
"Art. 2 - (Definizioni) - Ai fini della presente direttiva:
Omissis
b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
Omissis."

Nota all'art. 18, comma 1, lettera b)

Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:
"Art. 5 - (Valutazione di incidenza) - 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."
Nota all'art. 18, comma 1, lettera c)
Il testo dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è il seguente:
"Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
- dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."
Nota all'art. 20, comma 1
Per l'argomento della direttiva 2001/42/CE vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera c).
Nota all'art. 20, comma 2
Per l'argomento della l.r. 34/1992, vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Nota all'art. 22, comma 1
Per l'argomento del dpr 357/1997 vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 23, comma 1, lettere a) e b)
Il testo dell'articolo 3, commi 1 e 4 bis del d.p.r. 357/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera b) è il seguente:
"Art. 3 - (Zone speciali di conservazione) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».
Omissis
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva."
Note all'art. 24, comma 1, lettera a)
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 reca: "Legge quadro sulle aree protette".
- La l.r. 28 aprile 1994, n. 15 reca: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".
Nota all'art. 24, comma 3, lettera a)
Per l'argomento del dpr 357/1997 vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 23, comma 3, lettera b)
La l.r. 14 aprile 2004, n. 7 reca: "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".
Nota all'art. 25, comma 1
Il testo dell'articolo 7 del dpr 357/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera b) è il seguente:
"Art. 7 - (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1."
Nota all'art. 28, comma 3
Per il testo del comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 vedi nella nota all'art. 23, comma 1, lettere a) e b).
Nota all'art. 28, comma 8

La deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 29 gennaio 2007 ha per oggetto: "DPR 357/97 - definizione di misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE - Modifiche ed integrazioni della DGR n. 1277/2006".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 140 del 2 gennaio 2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 18 aprile 2007;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 29 maggio 2007;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 giugno 2007, n. 67
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SONO STAMPATE CON CARATTERI DISTINTI, APPORTATE DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA.
Avvertenza:
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 17/2003, la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

INDICE


CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Autorità competente)
Art. 5 (Supporto tecnico)
CAPO II - Procedura di verifica
Art. 6 (Procedura di verifica)
CAPO III - Procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
Art. 7 (Fase preliminare)
Art. 8 (Studio di impatto ambientale)
Art. 9 (Procedura di Valutazione di impatto ambientale)
Art. 10 (Partecipazione)
Art. 11 (Giudizio di compatibilità ambientale)
Art. 12 (Monitoraggio e attuazione delle procedure)
Art. 13 (Esercizio dei poteri sostitutivi)
CAPO IV - Procedimenti semplificati
Art. 14 (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)
Art. 15 (Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)
CAPO V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 16 (Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero)
Art. 17 (Parere regionale)
Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)
Art. 19 (Linee guida)
Art. 20 (Disposizione finanziaria)
Art. 21 (Norme transitorie e finali)
Art. 22 (Abrogazioni e modificazioni)
Allegato A1 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 4, comma 1)
Allegato A2 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 4, comma 2)
Allegato B1 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 4, comma 1)
Allegato B2 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 4, comma 2)
Allegato C (Elementi di verifica di cui all'articolo 6)
Allegato D (Informazioni di cui all'articolo 8, comma 2)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)


1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.
2. La VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo delle risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul patrimonio culturale.

Art. 2
(Definizioni)


1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale;
b) proponente: il soggetto che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);
c bis) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
d) autorità competente: l'amministrazione pubblica che svolge le procedure disciplinate dalla presente legge;
e) procedura di verifica: la procedura rivolta a stabilire se un progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA di cui all'articolo 6;
f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la quale il proponente, in contraddittorio con l'autorità competente, determina i contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
h) valutazione di impatto ambientale (VIA): procedura finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale mediante il giudizio di compatibilità ambientale di cui agli articoli 9 e 11;
i) comuni interessati: i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
j) province interessate: le province nel cui territorio sono compresi i comuni di cui alla lettera i);
k) amministrazioni interessate: gli enti e gli organismi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione dei progetti;
l) soggetti interessati: qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati inerenti alla realizzazione del progetto.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
a) i progetti di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica sostanziale o di ampliamento delle opere, degli impianti e degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 già sottoposti alla procedura di VIA.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005 n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere, impianti o interventi destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);
c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

Art. 4
(Autorità competente)

1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero;
c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la Provincia ne sia il proponente.
2. La Provincia è competente per la procedura di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o transfrontaliero.
2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione.

Art. 5
(Supporto tecnico)

1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello Stato, convenzionato con la Regione.
2. Nella procedura di VIA l'autorità competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità, del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione.
3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfetariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:
a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a supporto dell'autorità competente.

Art. 6
(Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di una apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) progetto preliminare;
b) descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le misure che si intendono attuare per minimizzarli;
d) dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 3;
e) elenco dei comuni interessati;
e bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2.
1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.
2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.
3. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
5. L'autorità competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
6. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l'autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all'Allegato C con uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.
8. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7 comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di incidenza di cui al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
9. Comma abrogato
10. L'esito della procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7 obbliga il proponente a conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite ed a comunicare all'autorità competente i dati dell'eventuale monitoraggio.

Articolo 7
(Fase preliminare)


1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'Allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento.
3. L'autorità competente convoca il proponente per un confronto su quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

Articolo 8
(Studio di impatto ambientale)

1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal SIA, predisposto a cura e spese del proponente.
2. Il SIA è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie ad esso attinenti secondo quanto previsto dall'Allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II al medesimo decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere trasmessi con plico separato.
3. I contenuti del SIA devono essere coerenti con le caratteristiche specifiche del progetto e con le componenti ambientali che possono subire un pregiudizio dall'opera o intervento, anche in relazione alla sua localizzazione.

Art. 9
(Procedura di Valutazione di impatto ambientale)

1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto, almeno preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);
b) il SIA;
c) la dichiarazione della data di pubblicazione di cui al comma 4;
d) l'elenco dei Comuni interessati.
d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2.
1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.
2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.
3. Per opere o interventi che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette l'autorità competente o lo sportello unico trasmettono la domanda e la relativa documentazione ai relativi enti di gestione per il parere di competenza, che deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in assenza del parere.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto.
5. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
6. L'autorità competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della documentazione integrativa.
7. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
8. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.
9. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.

Articolo 10
(Partecipazione)

1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.
2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.
3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla quale deve essere invitato il proponente.
4. L'autorità competente promuove d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell'opera o intervento, un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata pubblicità.
5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Articolo 11
(Giudizio di compatibilità ambientale)


1. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità ambientale deve intervenire prima dell'inizio dei lavori e dell'attività.
2. Entro trenta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale, l'autorità competente provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti che hanno partecipato al procedimento, nonché a tutti gli enti interessati. Gli esiti della procedura di valutazione sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità competente i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di controllo.
4. Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.
5. La valutazione di impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
6. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende e sostituisce. Su motivata richiesta del proponente, l'autorità competente può prorogare tale termine per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.
7. Il Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento verifica che i progetti siano adeguati agli esiti della procedura d'impatto ambientale.

Articolo 12
(Monitoraggio e attuazione delle procedure)


1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei dati di monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ARPAM).
2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il Ministero dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti in corso.

Articolo 13
(Esercizio dei poteri sostitutivi)


1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti, all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

Articolo 14
(Opere assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)


1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo II e al capo III, anche quelle finalizzate all'approvazione definitiva del progetto secondo quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi).
2. A tal fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del progetto definitivo.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 15
(Opere non assoggettate alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)


1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o l'autorizzazione necessaria alla sua esecuzione.
2. Nel caso in cui il proponente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9 e, in caso di esito positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
3. A tal fine la domanda è corredata della seguente documentazione:
a) il progetto definitivo;
b) il SIA;
c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati;
d) l'elenco dei comuni interessati.
4. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i pareri di rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il quale, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. Il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento urbanistico.
6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere pubbliche da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.

Articolo 16
(Impatto ambientale interregionale e transfrontaliero)

1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità ambientale è espresso dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione cointeressata.
2. Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale sul territorio di altre regioni, l'autorità competente è tenuta a dare loro informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e delle Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un rilevante impatto ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 17
(Parere regionale)

1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di VIA di competenza statale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.

Articolo 18
(Vigilanza e sanzioni)


1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA, esercitano le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora l'impatto ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica o senza avere acquisito il giudizio di compatibilità ambientale in violazione della presente legge, il Comune competente dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati in parziale o totale difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale della procedura di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 26.000,00.

Art. 19
(Linee guida)


1. La Regione con linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce in particolare:
a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e di VIA;
b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole imprese;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
d) le modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente legge, per l'informazione e la consultazione del pubblico, nonché le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
d bis) gli aspetti tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli allegati alla presente legge.

Art. 20
(Disposizione finanziaria)

1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 14.000,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento.
3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01 "Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 5.
5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:
a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA);
b) per gli anni successivi, a carico delle UPB corrispondenti.

Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. Comma abrogato.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione è l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto legislativo medesimo, esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
3. I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829.
4. I provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6), lettera h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all'approvazione dei programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui all'articolo 8 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.
5. Comma abrogato
6. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.
6 bis. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5, dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).
7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato A1 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq..
o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 1000 kwatt o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40 metri.

Allegato B1 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1

1) Agricoltura
a) lettera abrogata
b) lettera abrogata
c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica ed estrattiva
a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.
b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri.
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
g) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.
g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
g quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza istallata superiore a 100 kW.

3) Progetti di infrastrutture
a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
g) Aeroporti e aviosuperfici.
h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.

4) Altri progetti
a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
c) Cave e torbiere.
d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.
e) Lettera abrogata.
f) Lettera abrogata.

Allegato B2 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

1) Lavorazione di metalli
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 hj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Lettera abrogata
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter) Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
2) Industrie di prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione e recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

4) Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

5) Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana superiore a 1.500 m.
g) Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo articolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del d.lgs. 22/1997); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato decreto 22/1997).
m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del d.lgs. 22/1997).
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del d.lgs. 22/1997).
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
q) Lettera abrogata
r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
6) Altri progetti
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
n) Progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.
n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha..
n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni.

Allegato C -
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6

1) Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
b) utilizzazione delle risorse naturali;
c) produzione di rifiuti;
d) inquinamento e disturbi ambientali;
e) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole);
g) cumulo con altri progetti.

2) Ubicazione del progetto
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
1) zone costiere;
2) zone montuose o forestali;
3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
4) zone a forte densità demografica;
5) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
7) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette;
8) zone umide;
9) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3) Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
Allegato D -
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2
1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.
2) Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna ed alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.



(Indice BUR)