la presente legge regionale:
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14 aprile 2004,
n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è
inserita la seguente:
"c bis) intervento composito: un progetto unitario,
assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o
più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;".
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
"4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli
allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:
a)
progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate
ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di
riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente
attrezzate);
b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che
abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo
2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema
comunitario di ecogestione ed audit;
c) progetti di trasformazione o
ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO
14001.".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è aggiunto il
seguente:
"2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla
presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento
amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli
di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure
di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione.".
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
"3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti
disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate
forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o
dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di
cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente modo:
a) lo 0,5 per mille
all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali
destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente
legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate nelle
linee guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello
Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a supporto
dell'autorità competente.".
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è
aggiunta la seguente:
"e bis) autocertificazione nella quale il proponente
attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai
sensi del comma 2.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è
inserito il seguente:
"1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.".
3. Il
comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La
documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità
competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale
dello Stato territorialmente competenti.".
4. Il comma 9 dell'articolo 6
della l.r. 7/2004 è abrogato.
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è
aggiunta la seguente:
"d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente
attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai
sensi del comma 2.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è
inserito il seguente:
"1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.".
3. Il comma
2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La
documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità
competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale
dello Stato territorialmente competenti.".
1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente: "(Linee guida)".
2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 19 della
l.r. 7/2004 le parole: "regolamento di attuazione" sono sostituite dalle parole:
"linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare," e la parola: "prioritariamente" è sostituita dalle parole: "in
particolare".
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r.
7/2004 è aggiunta la seguente:
"d bis) gli aspetti tecnici relativi agli
impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché gli impianti per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento individuati negli
allegati alla presente legge.".
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 è sostituito dal
seguente:
"2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività
istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi
finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per
ciascuna fonte di finanziamento.".
2. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r.
7/2004 dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le parole: "nel rispetto degli
equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3
dell'articolo 5".
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
2. Al comma 2
dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola: "medesimo" sono aggiunte le
parole: "esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della l.r. 28
ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).".
3. Il comma 5
dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.
4. Al comma 6 dell'articolo 21
della l.r. 7/2004 dopo la parola "statali" sono aggiunte le parole: "nonché per
sopraggiunte innovazioni tecnologiche".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 21
della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:
"6 bis. Le tipologie di cui alla
lettera r) del punto 5 dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui
alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui
alla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti
fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione).".
1. La lettera c) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
"c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di
pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
2) alla
fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200
t/die.".
2. La lettera m) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita
dalla seguente:
"m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.
1443.".
3. La lettera n) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
"n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.".
4. Dopo la lettera o)
dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"o bis) Impianti
per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie
minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per
galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30
kg.);
4) 900 posti per scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare
metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
o
quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume
annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq.
o quinquies)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a
prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite
superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere
per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione
media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri
cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di
detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua
potabile convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la produzione di
energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a 1.000 kW o
composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a 40
metri.".
1. Le lettere a) e b) del punto 1) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono
abrogate.
2. La lettera c) del punto 1) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
"c) Impianti di allevamento intensivo di animali
il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi
indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o
uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini, 50 bovini.".
3. La lettera a) del
punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"a)
Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica
o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.".
4. La lettera b) del
punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"b)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui
all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le
risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.".
5. La lettera
c) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
"c) impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti solari per la produzione di
energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.".
6. La
lettera e) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
"e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori
tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da più
aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40 metri.".
7. La
lettera g) del punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla
seguente:
"g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.".
8. Dopo la lettera g) del
punto 2) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"g bis)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del
r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
g ter) Agglomerazione
industriale di carbon fossile lignite.
g quater) Impianti di superficie delle
industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonché di scisti bituminose.
g quinquies) Impianti per la
produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100
kW.".
9. La lettera a) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è
sostituita dalla seguente:
"a) Interporti, piattaforme intermodali e
terminali intermodali.".
10. La lettera b) del punto 3) dell'allegato B1 alla
l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"b) Porti e impianti portuali
marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie
navigabili.".
11. La lettera g) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r.
7/2004 è sostituita dalla seguente:
"g) Aeroporti e aviosuperfici.".
12.
Le lettere e) ed f) del punto 4) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono
abrogate.
1. La lettera e) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è
abrogata.
2. Dopo la lettera l) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r.
7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate
al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di
colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter) Cokerie.
l
quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.".
3. Le lettere b) e c) del punto 5) dell'allegato B2
alla l.r. 7/2004 sono sostituite dalle seguenti:
"b) Progetti di sviluppo di
aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai
40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree
urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di
grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con
capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza
superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1.800 persone.".
4. La lettera q) del punto 5)
dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è abrogata.
5. La lettera r) del punto 5)
dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:
"r) Antenne
con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti
riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di
telefonia mobile.".
6. Dopo la lettera n) del punto 6) dell'allegato B2 alla
l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:
"n bis) Cambiamento di uso di aree non
coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva
con una superficie superiore a 10 ha.
n ter) Iniziale forestazione con una
superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri
usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di
fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con
capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la
distruzione di sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da campeggio
e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies) Parchi tematici di
superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di cave dismesse.
n
decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica
da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di
quelli:
a) la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000
metri quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti
da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta
superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi
di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n
undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori
tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti
composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20
metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più
richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette
dimensioni.".
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme
in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è inserito il
seguente:
"3 bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della
Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della
Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della
stessa.".
1. L'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale
in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22) è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Procedure in materia
ambientale)
1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente
legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione
di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione
integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione
unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Resta di
competenza della Regione l'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 12 e
13 del d.lgs. 59/2005. A tal fine le Province trasmettono alla Regione i dati
relativi agli impianti di propria competenza.
2. La Regione partecipa alle
conferenze dei servizi relative ai procedimenti di cui al comma 1.".
1. All'articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina
degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive
ecologicamente attrezzate), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis.
L'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente
attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità
a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del
supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della Provincia.".
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle
funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è inserito il
seguente:
"Art. 23 bis - (Funzioni delle Province).
1. Sono delegate alle
Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui
all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) per la
costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed
impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad
esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto
ambientale è riservata alla competenza regionale.".
1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e garantire
l'integrazione di un elevato livello di protezione.
2. Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende
l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione.
1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:
a) presentano entrambi
i seguenti requisiti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti
sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa
vigente;
b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5
del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) determinino
modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il
quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA,
qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio
dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della
direttiva 2001/42/CE.
1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS:
a) la Regione per
i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza
regionale;
b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali
e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli
strumenti urbanistici generali dei Comuni.
2. Nel caso di piani e programmi
gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli
piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio,
delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano
sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani
sottordinati.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite
linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di
VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione
del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.
2.
Fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 1, l'adempimento delle
modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. 34/1992 per gli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque,
limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione
previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.
1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.
1. Il presente capo disciplina le procedure per l'individuazione e la
gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al d.p.r.
357/1997.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applica la
normativa statale vigente in materia.
1. La Giunta regionale:
a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997, sulla base di specifiche e
documentate indicazioni scientifiche, d'intesa con le Province, sentiti gli
altri enti locali interessati e gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma
1;
b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati
relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del
d.p.r. 357/1997, sentiti gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
c)
adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentiti gli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare
competente, le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni
amministrative conferite agli enti gestori ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
nonché per l'individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di
incidenza di cui all'articolo 24, comma 8.
1. La gestione dei siti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), è di
competenza:
a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i
siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle
aree naturali medesime;
b) delle Comunità montane per i siti ricadenti
interamente nel loro territorio;
c) delle Province, per i siti diversi da
quelli di cui alle lettere a) e b).
2. Per le porzioni dei siti ricadenti
all'esterno del perimetro delle aree naturali protette, la gestione è di
competenza della Provincia, d'intesa con l'ente gestore dell'area naturale
protetta. L'intesa è limitata alle funzioni di cui alla lettera a) del comma
3.
3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:
a)
nell'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al
d.p.r. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse
naturali per le quali i siti sono stati individuati;
b) nell'effettuazione
della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non
siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla
l.r. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della
presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di
incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle
suddette procedure;
c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;
d) nella
trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla
valutazione di incidenza.
4. Gli schemi delle misure di conservazione e
salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono
adottati dall'ente gestore, di concerto con gli enti locali interessati, e
depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali
interessati, nonché affissi all'albo dei medesimi. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e
nelle pagine di almeno due quotidiani a diffusione regionale. Chiunque vi abbia
interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni
scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.
5. Nei
successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti, di
concerto con gli enti locali interessati, motivando sulle osservazioni
presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale
approva le misure di conservazione ed i piani di gestione nei trenta giorni
successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento.
6. Gli atti di cui al
comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le misure di conservazione ed i
piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette,
sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.
8.
Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti che non
alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, riconducibili
alle tipologie individuate dalla Giunta regionale con le linee guida di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera c).
9. In caso di accertata e persistente
inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa
diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un
commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.
1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all'articolo 7 del
d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei
dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o direttamente mediante
proprie indagini effettuate sul territorio. A tal fine la Giunta regionale può
avvalersi del Corpo forestale dello Stato, qualora convenzionato con la
Regione.
2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria
competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione
soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie
interessate nella loro area di ripartizione naturale.
3. Gli enti gestori
garantiscono, altresì, una adeguata divulgazione delle informazioni relative
alla delimitazione dei siti della Rete Natura 2000 ed agli obblighi ivi
vigenti.
4. Per la verifica e l'elaborazione dei dati di cui al comma 1, è
istituito presso la struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per
la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e propositivi per la
definizione degli aspetti tecnico scientifici relativi ai siti e alle aree
funzionalmente connesse.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il
funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 4.
1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto
dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all'articolo 24 o
in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto
con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e
nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino
un'alterazione dell'ambiente determinano l'obbligo del ripristino, a cura e
spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità
alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui
all'articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti
gestori non lo ritengano opportuno nell'interesse della salvaguardia dei siti,
il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior
somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione
commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all'adozione del
provvedimento medesimo l'ente gestore può ordinare l'immediata sospensione dei
lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini
e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l'ente gestore provvede
direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le
sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o
in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000
euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o
nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Gli enti
gestori esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento
ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti.
6. Per quanto
non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e
delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale).
1. Per l'attuazione delle attività e delle funzioni previste dal capo III
sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:
a) 70.000 euro per le
attività e le funzioni previste all'articolo 24 da iscrivere nella UPB 4.25.05
del bilancio di previsione 2007;
b) 30.000 euro per le attività e le funzioni
previste dall'articolo 25 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di
previsione 2007.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB
4.22.01 del bilancio di previsione per l'anno 2007.
3. Per gli anni
successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le
relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua
entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province,
procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro
delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r.
357/1997.
4. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli
interventi:
a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di
ampliamento volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti
esistenti;
b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti
urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di
valutazione di incidenza;
c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché
delle alberature stradali;
d) di manutenzione ordinaria, non comportanti
l'esecuzione di opere idonee ad alterare permanentemente l'assetto ambientale
dei luoghi, finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle
acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione
dell'alveo del corso d'acque;
e) eseguiti dall'autorità idraulica per
garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposti in via
d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione
di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato
di emergenza o nelle aree a rischio individuate nel piano di assetto
idrogeologico (PAI);
f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale
sono stati sottoposti alla valutazione di incidenza ed approvati dalla Regione
ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
g) di edilizia
rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il
territorio agricolo).
5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000,
redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione
comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24
della presente legge.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo
23.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di
conservazione e salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), sono
approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta
regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la Commissione consiliare competente.
8. Decorso il termine di
cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale
del 29 gennaio 2007, n. 60.
La presente legge è pubblicata nel bollettino
ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 12
giugno 2007
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN
APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA
STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
VIENE, ALTRESÌ PUBBLICATO,
AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 17/2003, IL TESTO DELLA L.R. 14
APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE
SOPRA PUBBLICATA.
Per le note dall'art. 1 all'art. 12
Vedi il testo della legge
regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di
impatto ambientale), coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla
legge sopra pubblicata, di seguito alle presenti note.
Nota all'art. 13,
comma 1
Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto
1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio), così come modificato dalla legge sopra pubblicata, è il
seguente:
"Art. 6 - (Delega ai comuni di funzioni amministrative in
materia di protezione delle bellezze naturali) - 1. Sono delegate ai comuni
dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono
aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni
amministrative:
a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli
ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile
e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali
interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
b) il
rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi
di pubblicità;
c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia
dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.
2. Sono
considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni
delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle
sporgenze e delle rientranze.
3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare
autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di
quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione,
purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le
finalità di cui alla l. n. 1497 del 1939.
3 bis. Le funzioni di cui al
comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il
territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il
territorio di due o più Comuni della stessa.
4. Ferme restando le deleghe
previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle
sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo
comma dell'art. 15 della l. n. 1497 del 1939 possono avvalersi dei servizi
decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati
agricoltura e alimentazione competenti per territorio."
Nota all'art. 15, comma 1
Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n.
16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le
aree produttive ecologicamente attrezzate), così come modificato dalla legge
sopra pubblicata, è il seguente:
"Art. 14 - (Aree produttive
ecologicamente attrezzate) - 1. La Regione in attuazione dell'articolo 26
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e degli articoli 2, 10 e 19 della l.r.
28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale,
artigiana e dei servizi alla produzione), definisce aree produttive
ecologicamente attrezzate quelle aree destinate ad attività industriali,
artigianali e commerciali dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi
ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, sistemi tecnologici e
servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, atti a garantire un
efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.
2. Con
successive linee-guida, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, la Regione definisce tra l'altro:
a) i requisiti
urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
b) le
infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate
le aree, le loro modalità di utilizzo da parte delle imprese nonché le loro
forme di gestione unitaria;
c) i criteri, i tempi e le modalità per la
caratterizzazione dei nuovi insediamenti come aree produttive ecologicamente
attrezzate;
d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti
secondo gli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate;
e) i
criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive
insediate nelle aree produttive ecologicamente attrezzate;
f) le modalità per
favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la
loro successiva certificazione;
g) le modalità di eventuale acquisizione dei
terreni compresi nelle aree produttive ecologicamente attrezzate.
2 bis.
L'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente
attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente, in conformità
a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2, anche avvalendosi del
supporto tecnico degli uffici competenti della Regione o della
Provincia."
Nota all'art. 17, commi 1 e 2
Il testo
dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è il seguente:
"Art.
2 - (Definizioni) - Ai fini della presente direttiva:
Omissis
b)
per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa
a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a
9;
Omissis."
Nota all'art. 18, comma 1, lettera b)
Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è
il seguente:
"Art. 5 - (Valutazione di incidenza) - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I
proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i
contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e,
nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti
di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi
espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono
avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione,
come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa
nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli
effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i
quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto
ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla
compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente
regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai
fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi
da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le
autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione
della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano
la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai
commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il
termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di
incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione
ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce
preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità
di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli
stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o
l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui
all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e
specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza
negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica
o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico."
Nota all'art. 18, comma 1, lettera c)
Il testo
dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente, è il seguente:
"Allegato II -
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui
all'articolo 3, paragrafo 5
1. Caratteristiche del piano o del programma,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il
piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- in quale
misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano
o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione
della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2.
Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata,
frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli
effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute
umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione
nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere
interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del
patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o
dei valori limite,
- dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree
o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale."
Nota all'art. 20, comma 1
Per l'argomento della
direttiva 2001/42/CE vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera
c).
Nota all'art. 20, comma 2
Per l'argomento della l.r. 34/1992,
vedi nella nota all'art. 13, comma 1.
Nota all'art. 22, comma 1
Per
l'argomento del dpr 357/1997 vedi nella nota all'art. 18, comma 1, lettera
b).
Nota all'art. 23, comma 1, lettere a) e b)
Il testo
dell'articolo 3, commi 1 e 4 bis del d.p.r. 357/1997 (per l'argomento vedi nella
nota all'art. 18, comma 1, lettera b) è il seguente:
"Art. 3 - (Zone
speciali di conservazione) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati
nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini
della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero,
dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la
costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione denominata «Natura 2000».
Omissis
4-bis. Al fine di
garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento
dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste
dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo
7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione
degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento
dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della
relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione
di cui all'articolo 9 della citata direttiva."
Note all'art. 24, comma 1,
lettera a)
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 reca: "Legge quadro sulle
aree protette".
- La l.r. 28 aprile 1994, n. 15 reca: "Norme per
l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".
Nota all'art. 24,
comma 3, lettera a)
Per l'argomento del dpr 357/1997 vedi nella nota
all'art. 18, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 23, comma 3, lettera b)
La l.r. 14 aprile 2004, n. 7 reca: "Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale".
Nota all'art. 25, comma 1
Il
testo dell'articolo 7 del dpr 357/1997 (per l'argomento vedi nella nota all'art.
18, comma 1, lettera b) è il seguente:
"Art. 7 - (Indirizzi di
monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie) - 1. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le
deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del
presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano
l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio
dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone
comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1."
Nota all'art. 28, comma
3
Per il testo del comma 4 bis dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 vedi
nella nota all'art. 23, comma 1, lettere a) e b).
Nota all'art. 28, comma
8
La deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 29 gennaio 2007 ha per
oggetto: "DPR 357/97 - definizione di misure di conservazione generali per le
zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di
importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE - Modifiche ed
integrazioni della DGR n. 1277/2006".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 140 del 2 gennaio
2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 18
aprile 2007;
* Parere della II Commissione consiliare permanente in data 29
maggio 2007;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 5 giugno 2007, n. 67
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SONO
STAMPATE CON CARATTERI DISTINTI, APPORTATE DALLA LEGGE SOPRA
PUBBLICATA.
Avvertenza:
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r.
17/2003, la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente
carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi
riprodotti.
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2
(Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Autorità
competente)
Art. 5 (Supporto tecnico)
CAPO II - Procedura di
verifica
Art. 6 (Procedura di verifica)
CAPO III - Procedura di
Valutazione d'impatto ambientale (VIA)
Art. 7 (Fase preliminare)
Art. 8
(Studio di impatto ambientale)
Art. 9 (Procedura di Valutazione di impatto
ambientale)
Art. 10 (Partecipazione)
Art. 11 (Giudizio di compatibilità
ambientale)
Art. 12 (Monitoraggio e attuazione delle procedure)
Art. 13
(Esercizio dei poteri sostitutivi)
CAPO IV - Procedimenti
semplificati
Art. 14 (Opere assoggettate alla disciplina dello sportello
unico per le attività produttive)
Art. 15 (Opere non assoggettate alla
disciplina dello sportello unico per le attività produttive)
CAPO V -
Disposizioni finali e transitorie
Art. 16 (Impatto ambientale interregionale
e transfrontaliero)
Art. 17 (Parere regionale)
Art. 18 (Vigilanza e
sanzioni)
Art. 19 (Linee guida)
Art. 20 (Disposizione finanziaria)
Art.
21 (Norme transitorie e finali)
Art. 22 (Abrogazioni e
modificazioni)
Allegato A1 (Elenco delle tipologie progettuali di cui
all'articolo 4, comma 1)
Allegato A2 (Elenco delle tipologie progettuali di
cui all'articolo 4, comma 2)
Allegato B1 (Elenco delle tipologie progettuali
di cui all'articolo 4, comma 1)
Allegato B2 (Elenco delle tipologie
progettuali di cui all'articolo 4, comma 2)
Allegato C (Elementi di verifica
di cui all'articolo 6)
Allegato D (Informazioni di cui all'articolo 8, comma
2)
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale e
dell'Unione europea, disciplina le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) di competenza regionale.
2. La VIA ha lo scopo di proteggere
e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle
specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e l'uso plurimo
delle risorse, garantire lo sviluppo sostenibile attraverso l'analisi degli
effetti indotti da un determinato progetto sull'ambiente, inteso come sistema
integrato di risorse naturali ed umane, nonché sul sistema socio-economico e sul
patrimonio culturale.
1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto
ambientale: gli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi indotti da
una o più opere, impianti od interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul
suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul
patrimonio culturale;
b) proponente: il soggetto che predispone il progetto
da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto:
l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti,
opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni
contenute nell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici);
c bis) intervento composito: un progetto
unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra
in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
d)
autorità competente: l'amministrazione pubblica che svolge le procedure
disciplinate dalla presente legge;
e) procedura di verifica: la procedura
rivolta a stabilire se un progetto deve essere assoggettato alla procedura di
VIA di cui all'articolo 6;
f) fase preliminare: fase facoltativa, mediante la
quale il proponente, in contraddittorio con l'autorità competente, determina i
contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7;
g) studio
di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di
un progetto predisposti ai sensi dell'articolo 8;
h) valutazione di impatto
ambientale (VIA): procedura finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale
mediante il giudizio di compatibilità ambientale di cui agli articoli 9 e
11;
i) comuni interessati: i comuni nel cui territorio vengono localizzati
gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro
realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto
ambientale;
j) province interessate: le province nel cui territorio sono
compresi i comuni di cui alla lettera i);
k) amministrazioni interessate: gli
enti e gli organismi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, preordinati alla
realizzazione dei progetti;
l) soggetti interessati: qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati inerenti alla realizzazione del
progetto.
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:
a) i progetti di cui agli
allegati A1 e A2;
b) i progetti di cui agli allegati B1 e B2, qualora
ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette);
c) i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette, qualora lo richieda l'esito
della procedura di verifica di cui all'articolo 6.
2. Per i progetti
ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono assoggettati alla
procedura di cui al comma 1 i progetti di modifica sostanziale o di ampliamento
delle opere, degli impianti e degli interventi di cui agli allegati A1, A2, B1 e
B2 già sottoposti alla procedura di VIA.
4. Per le attività produttive, le
soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per
cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree produttive
ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005 n.
16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le
aree produttive ecologicamente attrezzate);
b) progetti di
trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione
EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed
audit;
c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in
possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
5. Sono esclusi
dalla procedura di VIA:
a) i progetti di opere, impianti o interventi
destinati a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via
d'urgenza ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle
persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia
stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile) e della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione
civile);
c) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) le
opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque
per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche
permanenti allo stato dei luoghi.
1. La Regione è competente per la procedura di VIA relativa ai
progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati
A2 e B2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o
che presentino un impatto ambientale interprovinciale, interregionale o
transfrontaliero;
c) relativi agli interventi indicati al comma 2, qualora la
Provincia ne sia il proponente.
2. La Provincia è competente per la procedura
di VIA dei progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo
territorio e che non presentino un impatto ambientale interprovinciale,
interregionale o transfrontaliero.
2 bis. L'autorità competente svolge le
procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un
unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito
rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza
regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla
Regione.
1. L'autorità competente, per lo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche relative all'istruttoria, si avvale dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e del Corpo Forestale dello
Stato, convenzionato con la Regione.
2. Nella procedura di VIA l'autorità
competente può, altresì, avvalersi, per istruttorie di particolare complessità,
del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, consulenti
esterni, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai
problemi oggetto di valutazione.
3. Le spese per le istruttorie relative
ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono
fissate forfetariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore
dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle
linee guida di cui all'articolo 19 e sono destinate nel seguente
modo:
a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di
risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni
disciplinate dalla presente legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito,
secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19, tra
l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività
tecnico scientifiche a supporto dell'autorità competente.
1. La procedura di verifica ha inizio con la presentazione all'autorità
competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività produttive, di
una apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) progetto
preliminare;
b) descrizione del progetto con i dati necessari per
individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua
conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
c) relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale del
progetto, contenente le informazioni ed i dati in base ai quali sono stati
individuati e valutati gli effetti che questo può avere sull'ambiente, con le
misure che si intendono attuare per minimizzarli;
d) dichiarazione della data
di pubblicazione di cui al comma 3;
e) elenco dei comuni interessati;
e
bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta
documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma
2.
1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.
2. La
documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità
competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale
dello Stato territorialmente competenti.
3. Il proponente provvede, a
proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale
e nel Bollettino ufficiale della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati
identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una
sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e
dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al
progetto.
4. La documentazione rimane depositata presso l'autorità competente
ed i Comuni interessati per trenta giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della
Regione. Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione,
ottenerne a proprie spese copia e presentare all'autorità competente
osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
5. L'autorità
competente entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione comunica
al proponente le eventuali osservazioni e le memorie che sono state presentate e
può richiedere, per una sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari,
con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta.
La richiesta sospende i termini della procedura di verifica fino alla data del
ricevimento della documentazione integrativa.
6. Quando il proponente intende
uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica
all'autorità competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento,
che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto
modificato.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione,
l'autorità competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui
all'Allegato C con uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto dalla
procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con
prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio
dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c)
assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.
8.
L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma 7
comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151
del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali) e la valutazione di incidenza di cui
al d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento attuazione direttiva 92/43/CEE
sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche).
9. Comma abrogato
10. L'esito della
procedura di verifica di cui alla lettera b) del comma 7 obbliga il proponente a
conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite ed a comunicare
all'autorità competente i dati dell'eventuale monitoraggio.
1. Il proponente di un progetto da assoggettare a procedura di VIA ha
facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare
alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8,
finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'Allegato D e del loro
livello di approfondimento.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il
proponente presenta apposita domanda, corredata degli elaborati relativi al
progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione
degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione
dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per
l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo
livello di approfondimento.
3. L'autorità competente convoca il proponente
per un confronto su quanto presentato a corredo della domanda di cui al comma 2.
Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente si
pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Trascorso tale termine, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è
facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il
piano di lavoro proposto.
1. Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti
alla procedura di VIA ai sensi degli articoli 9, 14 e 15, sono corredati dal
SIA, predisposto a cura e spese del proponente.
2. Il SIA è redatto e
sottoscritto da professionisti abilitati nelle materie ad esso attinenti secondo
quanto previsto dall'Allegato D alla presente legge ed è articolato secondo i
quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5 del d.p.c.m. 27 dicembre
1988, ivi comprese le caratterizzazioni ed analisi di cui agli allegati I e II
al medesimo decreto. I dati e le informazioni ai quali si applica la disciplina
a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità e possono essere
trasmessi con plico separato.
3. I contenuti del SIA devono essere coerenti
con le caratteristiche specifiche del progetto e con le componenti ambientali
che possono subire un pregiudizio dall'opera o intervento, anche in relazione
alla sua localizzazione.
1. La procedura di VIA ha inizio con la presentazione di apposita domanda
all'autorità competente, anche tramite lo sportello unico in caso di attività
produttive, corredata della seguente documentazione:
a) il progetto, almeno
preliminare, dell'opera o intervento, comprensivo degli esiti della fase
preliminare eventualmente intervenuta o di quelli della procedura di verifica di
cui all'articolo 6, comma 7, lettera c);
b) il SIA;
c) la dichiarazione
della data di pubblicazione di cui al comma 4;
d) l'elenco dei Comuni
interessati.
d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente attesta
che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del
comma 2.
1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.
2. La
documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità
competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale
dello Stato territorialmente competenti.
3. Per opere o interventi che
ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette l'autorità
competente o lo sportello unico trasmettono la domanda e la relativa
documentazione ai relativi enti di gestione per il parere di competenza, che
deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine
l'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale in
assenza del parere.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla
pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino ufficiale
della Regione di un annuncio contenente:
a) i dati identificativi del
proponente;
b) la localizzazione del progetto ed una sommaria descrizione
delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di
deposito della documentazione relativa al progetto.
5. La documentazione
rimane depositata presso l'autorità competente ed i Comuni interessati per
quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di
cui al comma 4 nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine
chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a proprie spese
copia e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte
relative al progetto depositato.
6. L'autorità competente entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4
nel Bollettino ufficiale della Regione comunica al proponente le eventuali
osservazioni e le memorie che sono state presentate e può richiedere, per una
sola volta, le integrazioni o i chiarimenti necessari, con l'indicazione di un
termine non superiore a novanta giorni per la risposta. La richiesta sospende i
termini della procedura di VIA fino alla data del ricevimento della
documentazione integrativa.
7. Quando il proponente intende uniformare il
progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all'autorità
competente. La comunicazione interrompe i termini del procedimento, che
ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto modificato.
8.
L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4
nel Bollettino ufficiale della Regione, prorogabili di ulteriori sessanta giorni
nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità.
9. Qualora
il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare su cui è stato
pronunciato il giudizio di compatibilità ambientale, il proponente deve
sottoporlo nuovamente alla procedura di VIA.
1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento
per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di
informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità
competente;
b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al
procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da
perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli
seguenti.
2. L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al
comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure
di VIA, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando
in particolare l'intervento di chiunque intenda fornire utili elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento
progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua
localizzazione.
3. Nel corso della procedura di VIA i soggetti ai quali possa
derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto possono richiedere
all'autorità competente l'illustrazione del SIA in una riunione pubblica, alla
quale deve essere invitato il proponente.
4. L'autorità competente promuove
d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati o dei portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, in considerazione della
particolare rilevanza degli effetti ambientali o del valore dell'opera o
intervento, un'inchiesta pubblica con gli enti ed i soggetti interessati per
fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire
elementi di conoscenza e di giudizio, invitando il proponente e dandone adeguata
pubblicità.
5. L'autorità competente, nelle procedure disciplinate dalla
presente legge, può promuovere, anche su richiesta del proponente, un
contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
1. L'autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità
ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle
controdeduzioni presentate. Il giudizio di compatibilità ambientale contiene le
eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione
dell'impatto sfavorevole sull'ambiente, e detta le condizioni cui subordinare la
realizzazione del progetto, prevedendo, ove occorra, i controlli ed il
monitoraggio da effettuarsi. Il giudizio di compatibilità ambientale deve
intervenire prima dell'inizio dei lavori e dell'attività.
2. Entro trenta
giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale, l'autorità competente
provvede a comunicarla al proponente, ai soggetti che hanno partecipato al
procedimento, nonché a tutti gli enti interessati. Gli esiti della procedura di
valutazione sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della
Regione.
3. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga delle
prescrizioni, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando
conseguentemente il progetto e provvedendo a trasmettere all'autorità competente
i dati necessari alle eventuali attività di monitoraggio o di controllo.
4.
Per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei proposti siti di
importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali
di conservazione di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, il giudizio di compatibilità ambientale comprende la valutazione
d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto medesimo.
5. La valutazione di
impatto ambientale positiva, comprende, se necessaria, l'autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
6. La pronuncia
positiva ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in
deroga a termini inferiori previsti per gli atti che ricomprende e sostituisce.
Su motivata richiesta del proponente, l'autorità competente può prorogare tale
termine per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.
7. Il
Comune nel cui territorio sono realizzati l'opera o l'intervento verifica che i
progetti siano adeguati agli esiti della procedura d'impatto ambientale.
1. L'autorità competente per l'esercizio delle funzioni di controllo
ambientale si avvale delle strutture dell'ARPAM. Per la gestione dei dati di
monitoraggio l'autorità competente utilizza il sistema informativo regionale
ambientale (SIRA) di cui all'articolo 20 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60
(Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche
ARPAM).
2. L'autorità competente provvede ad informare annualmente il
Ministero dell'ambiente in relazione ai provvedimenti adottati e ai procedimenti
in corso.
1. Qualora le Province non provvedano, entro i termini previsti,
all'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della
Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione
della Giunta, ad assegnare un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il
quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle
procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.
1. Per i progetti relativi ad attività produttive, il proponente può
richiedere allo sportello unico di attivare, oltre alle procedure di cui al capo
II e al capo III, anche quelle finalizzate all'approvazione definitiva del
progetto secondo quanto previsto dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento
sulle norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi).
2. A tal
fine la documentazione di cui all'articolo 9 è corredata del progetto
definitivo.
3. Nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione
all'insediamento dell'attività produttiva, la valutazione di impatto ambientale
positiva comprende, se richiesta, anche l'autorizzazione integrata
ambientale.
1. Il proponente di un progetto di un'opera, di un impianto o di un
intervento non assoggettati alla disciplina dello sportello unico può richiedere
all'autorità competente oltre al giudizio di compatibilità ambientale di cui
all'articolo 11, l'approvazione definitiva del progetto o l'autorizzazione
necessaria alla sua esecuzione.
2. Nel caso in cui il proponente si avvalga
della facoltà di cui al comma 1, si applica la procedura di cui all'articolo 9
e, in caso di esito positivo, l'autorità competente provvede al coordinamento
dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione di tutti gli atti
autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
3. A tal fine la
domanda è corredata della seguente documentazione:
a) il progetto
definitivo;
b) il SIA;
c) gli atti richiesti dalla normativa vigente per
il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta o
assensi comunque denominati;
d) l'elenco dei comuni interessati.
4. Le
amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire gli atti ed i pareri di
rispettiva competenza entro un termine non superiore a novanta giorni,
decorrenti dal ricevimento della documentazione, decorso inutilmente il quale,
l'autorità competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
5. Il provvedimento finale dell'autorità competente
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
interessate ed ha, altresì, il valore di concessione edilizia qualora il Comune
territorialmente competente attesti la conformità al proprio strumento
urbanistico.
6. La valutazione di impatto ambientale positiva per le opere
pubbliche da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti,
costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici qualora questa sia
adeguatamente evidenziata nello studio di impatto ambientale con apposito
elaborato cartografico. Sulla proposta, tenuto conto delle osservazioni od
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica), si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale
entro sessanta giorni.
1. Per i progetti di opere o interventi che siano localizzati anche sul
territorio di una regione confinante, il giudizio di compatibilità ambientale è
espresso dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione cointeressata.
2.
Per i progetti di opere o interventi che possano avere un impatto ambientale sul
territorio di altre regioni, l'autorità competente è tenuta a dare loro
informazione e ad acquisire i pareri degli enti locali interessati e delle
Regioni medesime.
3. Qualora i progetti di opere o interventi abbiano un
rilevante impatto ambientale sul territorio di un altro Stato, l'autorità
competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. La Regione, al fine di esprimere il parere richiesto nella procedura di
VIA di competenza statale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), acquisisce i pareri delle Province, dei Comuni e degli Enti parco
interessati, che si pronunciano entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta, trascorsi i quali la Regione provvede in loro assenza.
2. Ai fini
di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni ed istruttorie
pubbliche con i soggetti interessati.
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo delle
amministrazioni interessate disposti dalle leggi vigenti, i Comuni, nel cui
territorio sono localizzati gli interventi assoggettati alle procedure di VIA,
esercitano le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni ai
sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per
l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). Qualora
l'impatto ambientale coinvolga il territorio di più comuni le medesime funzioni
sono esercitate dal Comune in cui è ubicata l'opera.
2. Nei casi di opere o
interventi realizzati senza aver effettuato la procedura di verifica o senza
avere acquisito il giudizio di compatibilità ambientale in violazione della
presente legge, il Comune competente dispone la sospensione dei lavori nonché la
riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile,
definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni
di cui al presente comma è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.600,00 a euro 78.000,00.
3. Nei casi di opere o interventi realizzati
in parziale o totale difformità dalle prescrizioni previste nell'atto finale
della procedura di verifica o di VIA, il Comune competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o
l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di
diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e
dispone la riduzione in pristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto
al comma 2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente comma è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro
26.000,00.
1. La Regione con linee guida approvate dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare definisce in
particolare:
a) le modalità di esecuzione delle procedure di verifica e
di VIA;
b) le eventuali semplificazioni per la pubblicità di progetti di
dimensione ridotta o di durata limitata realizzati da artigiani e da piccole
imprese;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli
altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e
dell'esercizio dell'opera o intervento;
d) le modalità, ulteriori rispetto a
quelle indicate nella presente legge, per l'informazione e la consultazione del
pubblico, nonché le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie,
degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli
studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
d bis) gli aspetti
tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico
nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento individuati negli allegati alla presente legge.
1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste
dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa
di euro 14.000,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le
attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative
leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01,
per ciascuna fonte di finanziamento.
3. Alla copertura della spesa
autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle
disponibilità degli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 4.22.01
"Piani territoriali e risanamento ambientale - corrente" dello stato di
previsione della spesa per l'anno 2004.
4. Alla copertura delle spese
autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito
derivante dai tributi propri della Regione nel rispetto degli equilibri di
bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo
5.
5. Le somme occorrenti per l'impiego ed il pagamento delle spese
autorizzate sono iscritte:
a) per l'anno 2004, alla UPB 4.22.01 dello stato
di previsione della spesa del bilancio del detto anno, a carico del capitolo che
la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo
annuale (POA);
b) per gli anni successivi, a carico delle UPB
corrispondenti.
1. Comma abrogato.
2. Fino all'entrata in vigore della legge
regionale di attuazione del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la Regione
è l'autorità competente per i progetti di cui all'allegato I del decreto
legislativo medesimo, esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi
della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di
rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
3.
I procedimenti di verifica e di VIA relativi ai progetti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1829.
4. I
provvedimenti di VIA relativi alle cave e torbiere di cui al numero 6), lettera
h), dell'allegato B2 sono adottati dalla Regione fino all'approvazione dei
programmi provinciali delle attività estrattive (PPAE) di cui all'articolo 8
della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71.
5. Comma abrogato
6. La Giunta
regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare
attuazione a normative comunitarie e statali nonché per sopraggiunte
innovazioni tecnologiche.
6 bis. Le tipologie di cui alla lettera r)
del punto 5, dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla
presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla
l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi
di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione).
7. Le prescrizioni di cui agli articoli 45, 63 bis e 63 ter
delle NTA del PPAR, nonché le corrispondenti prescrizioni dei PRG dei Comuni
adeguati al PPAR, cessano di avere applicazione alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Allegato A1 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
COMMA 1
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b)
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione
superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese
quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al
minuto secondo.
c) Impianti industriali destinati:
1) alla
fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di
produzione superiore a 200 t/die.
d) Trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno
di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f)
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive
modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
g) Impianti
per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12
tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto
quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate
superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
i) Cave
e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area
interessata superiore a 20 ha.
l) Dighe ed altri impianti destinati a
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non
energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000
mc.
m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali
di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.
1443.
n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.
o) Stoccaggio di gas
combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a
80.000 mc.
o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di
suini, oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da
ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per
suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per
scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
o quater) Sistemi
di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale
dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq..
o quinquies)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a
prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite
superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere
per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione
media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri
cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di
detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua
potabile convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza superiore a
1000 kwatt o composti da più aerogeneratori con altezza fuori tutto superiore a
40 metri.
Allegato B1 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
COMMA 1
1) Agricoltura
a) lettera abrogata
b) lettera
abrogata
c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40
quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione
gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicaprini,
50 bovini.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 300
ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
f) Progetti
di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200
ha.
2) Industria energetica ed estrattiva
a) Impianti termici o a celle a
combustibile per la produzione di energia elettrica o termica con potenza
complessiva superiore a 50 MW.
b) Attività di ricerca sulla terraferma
delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29
luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative
attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda, ad esclusione degli impianti
solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti
solari termici.
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore
e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
superiore ai 20 km.
e) Impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con
altezza fuori tutto superiore a 40 metri ovvero impianti industriali composti da
più aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 40
metri.
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza
complessiva superiore ai 20 km.
g) Attività di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma ad esclusione dei rilievi geofisici.
g
bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2,
del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
g ter)
Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
g quater)
Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di
petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti
bituminose.
g quinquies) Impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza istallata superiore a 100 kW.
3) Progetti di infrastrutture
a) Interporti, piattaforme intermodali e
terminali intermodali.
b) Porti e impianti portuali marittimi,
fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
c)
Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
d) Linee ferroviarie a
carattere regionale.
e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20
km.
f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa del mare, ad eccezione degli interventi di ripascimento
finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
g) Aeroporti e
aviosuperfici.
h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a
quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento
su porti esistenti.
4) Altri progetti
a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256
e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
b)
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
c) Cave e
torbiere.
d) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di
interesse nazionale e regionale.
e) Lettera abrogata.
f) Lettera
abrogata.
Allegato B2 -
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
COMMA 2
1) Lavorazione di metalli
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc
di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia
di impatto supera 50 hj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore
a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Lettera abrogata
f)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti
gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superfici di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
h)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Cantieri navali di superficie
complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che
superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
l bis)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore
ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro
cubo.
l ter) Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di
sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali,
con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
2) Industrie di
prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il
trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di
lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti
per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a
500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
superino 50.000 mc di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di
carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione e
recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di
oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di
pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno
di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq
di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Zuccherifici, impianti per
la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a
10.000 t/giorno di barbabietole.
3) Industria dei tessili, del cuoio, del
legno e della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il
lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al
giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.
4) Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e
trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate.
5) Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali
o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b)
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di
aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti
auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano
una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita,
escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a
1.800 persone.
d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
f)
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti
a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana superiore a 1.500 m.
g)
Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi di trasporto a guida
vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
articolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
i) Opere di
regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
l)
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del d.lgs.
22/1997); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni
di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
D13 e D14, del citato decreto 22/1997).
m) Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del d.lgs. 22/1997).
n) Impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità
massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15,
del d.lgs. 22/1997).
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B,
lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997).
p) Impianti di depurazione delle acque
con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
q) Lettera
abrogata
r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o
superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione,
televisivo, telefonico e di telefonia mobile.
s) Elettrodotti aerei
esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
6) Altri progetti
a)
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici
residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume
edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20
ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste
permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a
motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per
motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
e)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie
o 50.000 mc di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in
cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime
lavorate.
g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di
calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate
al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre
50 tonnellate al giorno.
h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del
PPAE.
i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate
all'anno.
l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime
lavorate.
m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
n) Progetti di cui
all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due
anni.
n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o
naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore
a 10 ha..
n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a
20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una
superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di fanghi diversi da
quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a
10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da
campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti
roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero
di cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la
produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari
termici, ad esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata a
terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati, a condizione che non si
determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel
loro complesso, il superamento di detta superficie;
b) integrati
totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi
degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n undecies) Impianti
industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20
metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5
aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri, a
condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste
che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni.
Allegato C -
ELEMENTI DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 6
1) Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto devono
essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti
elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
b)
utilizzazione delle risorse naturali;
c) produzione di rifiuti;
d)
inquinamento e disturbi ambientali;
e) rischio di incidenti, per quanto
riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
f) impatto
sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone
che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o
agricole);
g) cumulo con altri progetti.
2) Ubicazione del progetto
La sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in
considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a)
l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la qualità e la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
c) la capacità di carico
dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
1)
zone costiere;
2) zone montuose o forestali;
3) zone nelle quali gli
standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già
superati;
4) zone a forte densità demografica;
5) paesaggi importanti dal
punto di vista storico, culturale e archeologico;
6) aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
7) effetti dell'opera
sulle limitrofe aree naturali protette;
8) zone umide;
9) zone
classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette
speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE.
3) Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti
potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in
particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera
dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità
dell'impatto;
d) della durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto.
Allegato D -
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA
2
1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione
delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di
utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b)
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con
l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali
impiegati;
c) una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore,
vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del
progetto proposto.
2) Una descrizione sommaria delle principali alternative
prese in esame dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della
scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3) Una descrizione delle
componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del
progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna ed
alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e
all'interazione tra questi vari fattori.
4) Una descrizione dei probabili
effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
a) dovuti
all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse
naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la descrizione da parte del proponente
dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull'ambiente.
5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre
e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto
sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla
base dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune
tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei
dati richiesti.