la seguente legge regionale:
1. Alla lettera a) della lettera n decies) del numero 6) dell'allegato B2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), introdotta dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6, le parole "la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante".
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona , addì 12 ottobre 2007.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN
APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA
STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
Nota all'art. 1, comma 1
SI COMUNICA CHE IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 12 GIUGNO 2007, n. 6 È STATO PUBBLICATO SUL B.U.R N. 87 DEL 4 OTTOBRE 2007,
IL TESTO DELL'ALLEGATO B2 DELLA SUDDETTA L.R. 7/2004, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA, SI INTENDE, PERTANTO, SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:
Allegato B2
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4,
COMMA 2
1) Lavorazione di metalli
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc
di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia
di impatto supera 50 hj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore
a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Lettera abrogata
f)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione
superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti
gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superfici di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
h)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei
relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Cantieri navali di superficie
complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che
superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
l bis) Fabbricazione
di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre
75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e
con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter)
Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi
quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno.
2) Industrie di prodotti alimentari
a)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre
75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione
di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di
prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate
al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con
capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la
produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
f)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate
al giorno e impianti per l'eliminazione e recupero di carcasse e di residui
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g)
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di
lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei
cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per
zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di
volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità
di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti
di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di
capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la
produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il
pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la
mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del
cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
4) Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e
trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno
di materie prime lavorate.
5) Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali
o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti
di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o
superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10
ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo
1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso
pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di
lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari
nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri,
con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazioni di acque
superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri
al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a
50 litri al minuto secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e
comunali.
f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana
superiore a 1.500 m.
g) Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi
di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee
simili di tipo articolare, principalmente adibite al trasporto di
passeggeri.
i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere
sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal
demanio fluviale e lacuale.
l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
D2, D8, D9, D10 e D11, del d.lgs. 22/1997); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento
preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni
di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato decreto 22/1997).
m)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del
d.lgs. 22/1997).
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima
superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del d.lgs. 22/1997).
o)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore
ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs.
22/1997).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti.
q) Lettera abrogata
r) Antenne con
potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti
riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di
telefonia mobile.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km.
6) Altri progetti
a) Campeggi e villaggi turistici di
superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc,
o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti
all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di
automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta,
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con
superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata superi i 500 mq.
e) Fabbricazione di fibre minerali
artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
f)
Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Impianti
destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità
di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in
altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al
giorno.
h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
i) Impianti
per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
l)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una
capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
m)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno
di materie prime lavorate.
n) Progetti di cui all'allegato A2 che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.
n bis) Cambiamento di
uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione
agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha..
n ter) Iniziale
forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di
conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n
quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il
recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di
squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies)
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore
a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di
cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la produzione
di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad
esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari
o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie
radiante, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti
da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta
superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi
di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n
undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori
tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti
composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20
metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più
richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette
dimensioni.
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Badiali Mammolim
Binci, Favia, Ricci, Giannini, Cesaroni, Santori, Ortenzi, Lippi, Pistarelli n.
180 del 25 luglio 2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare
permanente in data 19 settembre 2007;
* Deliberazione legislativa approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 2 ottobre 2007, n. 79.
b)
STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO