Legge regionale 12 ottobre 2007 n. 11.
Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale" Come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica all'allegato B2 della l.r. 7/2004
così come modificato dalla l.r. 6/2007)

1. Alla lettera a) della lettera n decies) del numero 6) dell'allegato B2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), introdotta dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6, le parole "la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante".

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona , addì 12 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

SI COMUNICA CHE IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 12 GIUGNO 2007, n. 6 È STATO PUBBLICATO SUL B.U.R N. 87 DEL 4 OTTOBRE 2007,

IL TESTO DELL'ALLEGATO B2 DELLA SUDDETTA L.R. 7/2004, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE SOPRA PUBBLICATA, SI INTENDE, PERTANTO, SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:

Allegato B2
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

1) Lavorazione di metalli
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 hj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Lettera abrogata
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
l ter) Cokerie.
l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
2) Industrie di prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione e recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

3) Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

4) Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

5) Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza in area urbana superiore a 1.500 m.
g) Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo articolare, principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del d.lgs. 22/1997); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato decreto 22/1997).
m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del d.lgs. 22/1997).
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del d.lgs. 22/1997).
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del d.lgs. 22/1997).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
q) Lettera abrogata
r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
6) Altri progetti
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
h) Cave e torbiere dopo l'entrata in vigore del PPAE.
i) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
l) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
m) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
n) Progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.
n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha..
n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
n quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.
n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
n novies) Recupero di cave dismesse.
n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli:
a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie;
b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007.
n undecies) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento attraverso un singolo aerogeneratore con altezza fuori tutto maggiore di 20 metri ed inferiore o uguale a 40 metri ovvero impianti composti fino a 5 aerogeneratori con altezza fuori tutto inferiore o uguale a 20 metri, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di dette dimensioni.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Badiali Mammolim Binci, Favia, Ricci, Giannini, Cesaroni, Santori, Ortenzi, Lippi, Pistarelli n. 180 del 25 luglio 2007;
* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 19 settembre 2007;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 ottobre 2007, n. 79.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO



(Indice BUR)