1. di modificare l'Allegato A2, lettere a) e b) della legge regionale 14
aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione d'impatto
ambientale" nel seguente modo:
"a) Impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B ed
all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 100t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed
all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 22/1997"
2.
di aggiungere all'Allegato B2, punto 5 della legge regionale 14 aprile 2004, n.
7 "Disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale" le seguenti
lettere:
"p bis) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sottoposti alle procedure semplificate di
cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo
22/1997.
p ter) Impianti recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità superiore a 100t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o trattamento di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, del
decreto legislativo 22/199, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997".