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Provincia di Pesaro e Urbino
Uso del suolo
Suolo - Attività estrattive - Acque pubbliche - Servizi pubblici locali

 

NORMATIVA  NAZIONALE  DIGHE

 

Il D.P.R. n. 1363 del 1/11/1959 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”,  rappresenta la normativa principale, di riferimento. In particolare il Decreto definisce, nella prima parte, la procedura completa su cosa deve contenere il progetto di uno sbarramento e sull’iter di consegna di quest’ultimo. Nella seconda parte il Decreto specifica le definizioni tecniche e alcuni parametri comuni per la progettazione.

 

Il D.L. n. 507 del 08/08/1994 “ Misure Urgenti in Materia di Dighe” convertito in Legge n. 584 del 21-10-1994, stabilisce all’art. 1 che la realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di m3  sono soggette, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all’approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio Nazionale Dighe.

 

Il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 con l’art. 91 ha soppresso il Servizio Nazionale Dighe ed ha istituito il Registro Nazionale Dighe  che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo per la costruzione di dighe che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di m3.

 

Il D.M. 24 Marzo 1982 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento” stabilisce, come altezza della diga, il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta).

 

Sempre il D.M. 24 Marzo 1982 stabilisce che per Volume totale di invaso si intende il volume compreso tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;  per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d’acqua sbarrato.

 

NORMATIVA  REGIONALE  DIGHE

Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia Ambientale” e s.m. all’art. 61, punto “3”, stabilisce che “rientrano nella competenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, le attribuzioni di cui al D.P.R. n. 1363 del 1/11/1959 per gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che non determinano un invaso superiore a 1.000.000 di m3.

 

COMPETENZE  PROVINCIALI

 

La L.R. n. 13 del 25-5-1999 “Disciplina Regionale della difesa del Suolo”    all’art. 16,   punto “q-bis”, prevede come competenza della Provincia la “realizzazione di dighe non ricompresse nell’art. 91, comma 1, del D.Lgs n. 112/1998.

 

Pertanto la realizzazione di invasi mediante manufatto di ritenuta, sbarramento, con capacità inferiore a 1.000.000 di m3 o con altezza inferiore a 15 m, è sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio 4.2 della Provincia di Pesaro e Urbino che esercita anche il controllo sulla gestione. L’autorizzazione è formulata ad esclusivo riferimento dello sbarramento e/o diga di ritenuta, facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.

 

Per comodità dell’utenza ed al fine di rendere più agevole la compilazione delle istanze autorizzative, i files relativi alla modulistica sono resi disponibili in formato .doc aperto: a tal proposito si avverte che, fatte salve le valutazioni sulla ricevibilità delle dichiarazioni, condotte caso per caso, l’alterazione delle voci relative a punti rilevanti e/o significativi, delle diciture riportate nella modulistica,  costituirà causa di irricevibilità immediata della stessa.

 

Per la scelta del sito preposto alla costruzione del lago artificiale è consigliabile in via preliminare, individuare aree in cui:

 

1)      non vi siano zone in frana attiva o potenziale;

2)      non vi siano aree esondabili.

 

Si consiglia inoltre di valutare i rischi potenziali, qualora a valle della diga di trattenuta, vi siano insediamenti urbani e/o case di civile abitazione, infrastrutture.

 

E' necessario inoltre richiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento ai fini dell’ottenimento del Permesso di Costruire e/o Attestato di Compatibilità Urbanistica e Territoriale ai sensi del D.P.R. 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e del R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale.

 

Qualora il lago e/o invaso artificiale non preveda un manufatto di ritenuta a valle e quindi l’invaso è costruito con la semplice escavazione (verosimilmente in zona pianeggiante), è necessario presentare comunque istanza di richiesta con relativa idonea documentazione progettuale (Duplice copia: relazione tecnica, relazione geologica-geotecnica, corografie scala 1:25.000 e 1:10.000 con evidenziato il sito di interesse, planimetria catastale con riportato il sito di interesse, planimetria topografica di dettaglio, sezioni di dettaglio, volumi di terreno movimentati, modalità costruttive del lago, cartografia P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico), finalità del lago, destinazione dei materiali scavati) al Servizio 4.2 della Provincia di Pesaro e Urbino che, valutando la documentazione progettuale, rilascerà attestato con dichiarazione che l’intervento non rientra tra le opere assimilate dal D.P.R. n. 1363 del 1/11/1959 e pertanto non necessita di autorizzazione.

 

Qualora la realizzazione del lago e/o invaso richieda:

 

1)      Lo Scarico delle acque nel corpo idrico demaniale ai sensi del R.D. n. 523  del 25-07-1904;

2)      Il nulla osta per il Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23

 

è sufficiente asteriscare l’apposito modulo, presente nel sito istituzionale, per attivarne la richiesta.

 

N.B. E’ necessario affiggere nel modulo di richiesta una marca da bollo per ogni autorizzazione richiesta.

 

(Vedasi sito Istituzionale della Provincia di PU www.rischiterritoriali.provincia.pu.it/index.php)

 

Qualora la realizzazione del lago e/o invaso richieda autorizzazione, oltre a quanto sopra specificato, per:

 

1) La derivazione di corso d’acqua o attingimento di acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775 del 11.12.1933 e della L.R. n. 5 del 9.6.2006, art. 12 e 17;

(Vedasi sito Istituzionale della Provincia di PU www.rischiterritoriali.provincia.pu.it/index.php)

 

2) L’occupazione di area demaniale ai sensi della dalla L.R. n. 5 del 9.6.2006, art. 30 e 31)

(Vedasi sito Istituzionale della Provincia di PU www.usodelsuolo.provincia.pu.it/index.php)

 

il procedimento per la realizzazione dell’invaso sarà inserito nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per la derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775 del 11.12.1933 e della L.R. n. 5 del 9.6.2006, art. 12 e 17)  e/o per l’occupazione di area Demaniale (L.R. n. 5 del 9.6.2006, art. 30 e 31) i cui tempi procedimentali sono fissati dalla specifica norma di riferimento (L.R. n. 5 del 9.6. 2006) non derogabile.

 

Pertanto la  modulistica richiesta per la realizzazione dell’invaso dovrà essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione per la derivazione di acqua e/o per l’occupazione di area Demaniale. (Vedasi siti istituzionali sopra riportati)

 

NORMATIVA  DI  UTILITA’

 

Qualora la diga abbia capacità superiore a 100.000 mc e/o altezza superiore a 10 m rientra nell’elenco A1  della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale”   ed  è soggetta a procedura di V.I.A.

 

In base alla L.R. n. 5 del 09-06-2006, “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”, l’art. 36 prevede che, “ l’uso di acqua piovana convogliata su piccole scoline artificiali o raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libero e non è soggetto a licenza o concessione di derivazione. Resta ferma l’osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti”.

 

PROCEDURE  GENERALI  PER  IL  DRAGAGGIO  DEGLI  INVASI  ARTIFICIALI

 

PREMESSA

L’art. 114 del D.L. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m. stabilisce che per invasi superiori a 1.000.000 di m3 o altezza della diga superiore a 15 m le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione, specifico per ogni invaso. Il progetto è approvato dalle Regioni entro 6 mesi dalla presentazione ed una volta approvato il progetto viene trasmesso al Registro Italiano Dighe.

 

COMPETENZE PROVINCIALI

Diga con invaso inferiore a 1.000.000 m3 o 15 m di altezza

Qualora sia necessario il dragaggio dell’invaso occorre inoltrare richiesta alla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.2  mediante apposita istanza e relativa documentazione progettuale.

(relazione tecnica, corografie scala 1:25.000 e 1:10.000 con evidenziato il sito di interesse, planimetria catastale con riportato il sito di interesse, relazione geologica-geotecnica, verifiche idrauliche e di stabilità del manufatto di tenuta (aggiornate in base al D.M. 14/1/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, modulo dati generali invaso, planimetria topografica di dettaglio, sezioni di dettaglio, caratterizzazione litologica e tessiturale del materiale dragato, analisi chimiche sul materiale da dragare attestanti l’assenza di inquinanti, inquadramento del materiale in base al D.M. 5-2-1998 e s.m., volumi di terreno movimentati, destinazione dei materiali scavati e compatibilità ambientale). Si precisa inoltre che il Nulla-Osta rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino è formulato ad esclusivo riferimento dello sbarramento e/o diga di ritenuta, facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.

 

E necessario inoltre richiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento ai fini dell’ottenimento del Permesso di Costruire e/o Attestato di Compatibilità Urbanistica e Territoriale ai sensi del D.P.R. 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e del R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale.

 

Si precisa inoltre che i fanghi di dragaggio sono inquadrati dal D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m. come rifiuti non pericolosi,  punto 12.2. Tipologia fanghi di dragaggio codice C.E.R. n.170502 e possono essere recuperati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, per l’esecuzione di terrapieni e arginature oppure per riprofilare porzioni della morfometria della zona d’alveo previa igienizzazione o essiccamento e comunque tramite test di cessione. L’allegato 4  stabilisce le quantità massime recuperabili e le quantità per la messa a riserva del materiale dragato (qualora il materiale venga recuperato per rilevati e sottofondi stradali, la quantità massima recuperabile risulta di  500 t/anno. Per la messa in riserva, che rappresenta l’immagazzinamento del rifiuto prima di utilizzarlo, la quantità massima stoccabile risulta di 38.940 t/anno). Qualora si attivi un procedimento di recupero occorre l’autorizzazione da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino per attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.

 

Qualora sia necessario recuperare quantitativi superiori a quelli stabiliti dall’Allegato 4 del D.M. 5 Febbraio 1998, l’art. 5 sempre del D.M. 5/2/1998 stabilisce che possono essere attivate procedure di recupero ambientale finalizzate alla restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, a condizione che:

 

1)      i rifiuti non siano pericolosi;

2)      sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’Autorità competente che ne fissa le quantità;

3)      sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dal D.M. 5/2/1998 e s.m.;

4)      sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare;

5)      il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito.

 

L’allegato 1 del D.M. 5-2-1998, al punto 12.2.3 Attività di Recupero, comma “c” prevede come operazione di recupero (sigla R10) una particolare attività, identificata dal D.L. n. 152 del 3-3-2006 e s.m., che prevede lo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia (Parte Quarta, allegato “C” del D.L. n. 152 del 3-3-2006 e s.m.).

 

Pertanto qualora si ritenga di smaltire quantitativi superiori a quelli stabiliti dall’allegato 4 del D.M. 5-2-1998 è necessario presentare apposita progettazione e ottenere l’autorizzazione da parte del  Comune di Riferimento.

 

E’ necessario inoltre presentare istanza di autorizzazione al:

 

1)      Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino

 

Per maggiori dettagli rivolgersi al Responsabile del Procedimento del Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino, Dr Amadio Bruno (tel. 0721-359750)

 (vedasi  anche Istituzionale www.ambiente.provincia.pu.it/index.php.

 

E’  necessario anche richiedere nulla osta al Servizio 4.2 della Provincia di Pesaro e Urbino

             

Si rammenta inoltre che:

 

L’art. 2, comma “3”, della L.R. n.71 del 01-12-1997 “Norme per la disciplina delle attività estrattive” e  s.m.  stabilisce “il divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti”.

 

L’art. 2, comma “3”, punto “a”  della L.R. n.71 del 01-12-1997 “Norme per la disciplina delle attività estrattive” e  s.m.  stabilisce che non costituisce attività di cava “l’estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso”.


 

PROCEDURE  GENERALI  PER  LA CHIUSURA DI UN INVASO  ARTIFICIALE

(Diga con invaso inferiore a 1.000.000 m3 o 15 m di altezza)

Qualora il proprietario ritenga necessario colmare l’invaso artificiale perché non più utilizzato, è necessario produrre apposita richiesta alla Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.2, con la seguente documentazione, in duplice copia:


  1. Modulo di richiesta compilato e firmato;
  2. Marca da bollo;
  3. Fotocopia di un documento di identità del richiedente;
  4. Fotocopia dell’autorizzazione acquisita per la realizzazione dell’invaso      artificiale con eventuali elaborati cartografici prodotti nell’iniziale fase di richiesta;
  5. Corografie scala 1:25.000 e 1:10.000 con evidenziato il sito di interesse;
  6. Documentazione fotografica;
  7. Planimetria catastale con riportato il sito di interesse;
  8. Relazione geologica-geotecnica con verifiche di stabilità globali attestanti la stabilità dell’area nelle condizioni di progetto (analisi cartografia Regionale P.A.I.), in base a quanto stabilito dal D.M. 14/1/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
  9. Planimetria topografica di dettaglio attestante lo stato attuale e di progetto con almeno due sezioni di cui una longitudinale e l’altra trasversale;
  10. Attestazione della provenienza dei materiali impiegati, (natura, litologia, tessitura) per il ritombamento del lago artificiale in cui si dichiari e si produca documentazione attestante l’assenza di inquinanti e si certifichi la compatibilità ambientale con i luoghi di impiego;

 

Si precisa inoltre che il Nulla-Osta rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino è formulato ad esclusivo riferimento dello sbarramento e/o diga di ritenuta, facendo sempre salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi nonché altra vincolistica.

E necessario inoltre richiedere l’autorizzazione al Comune di riferimento ai fini dell’ottenimento del Permesso di Costruire e/o Attestato di Compatibilità Urbanistica e Territoriale ai sensi del D.P.R. 380/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e del R.E.C. Regolamento Edilizio Comunale.

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