
Nella Provincia di Pesaro e Urbino, considerata la particolare conformazione geologica e litologica del territorio, i materiali di cava sono abbondantemente presenti e anche con differenti tipologie, dovute alla presenza di formazioni rocciose molto eterogenee (calcaree, marnose, argillose, ghiaiose, sabbiose, arenacee e conglomeratiche).
L’attività produttiva in questo settore è stata caratterizzata , sino agli anni ’60, dalla presenza di una notevole quantità di cave di media e piccola dimensione, disseminate in tutto il territorio provinciale, i processi produttivi assumevano connotazioni pressochè artigianali; successivamente, l’introduzione di nuove tecnologie di estrazione e lavorazione, l’aumento dei fabbisogni e del costo della manodopera, le nuove normative volte alla tutela dell’ambiente e del territorio, hanno portato ad un notevole cambiamento nei consumi dei materiali di cava e ad una revisione dei processi produttivi con conseguente abbandono delle produzioni principalmente manuali e a carattere locale e concentrazione dei siti produttivi in impianti di notevoli dimensioni e con elevato livello di meccanizzazione.
Attualmente per le malte cementizie, i conglomerati cementizi, i conglomerati bituminosi ed i prefabbricati, si utilizzano, sabbie, graniglie e pietrischi prodotti in moderni impianti di frantumazione, macinazione, vagliatura, lavaggio, dotati di adeguate tecnologie.
La produzione di materiali litoidi per il fabbisogno dei suddetti impianti è attualmente concentrata in un numero limitato di cave, di medie e grandi dimensioni, talora con notevole impatto sul paesaggio (Cava di Ponte Alto - Cagli, Gorgo a Cerbara - Piobbico, Monte Le Ceti - Novafeltria, ecc).
Allo stato attuale la situazione generale relativa alle attività estrattive è desumibile tramite i dati acquisiti dal catasto cave e dal PPAE.
Nella Provincia di Pesaro e Urbino al 31/12/2004 risultano complessivamente inventariate 488 cave di cui 21 autorizzate (4,3 %) e 467 dismesse (95,7 %).
Con l’emanazione della Legge Regionale n. 71 del 1 Dicembre 1997, che sostituisce la precedente L.R. n. 37/80, la Regione Marche ha inteso soddisfare molteplici finalità attraverso una nuova disciplina dell’attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente e del territorio, e allo stesso tempo, mediante la promozione dello sviluppo socio-economico della regione, tutelando il lavoro , la qualificazione produttiva e l’innovazione tecnologica del settore e delle imprese; tali obbiettivi andranno conseguiti mediante una corretta programmazione e pianificazione da attuarsi attraverso due strumenti fondamentali previsti dalla legge, il PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) e il PPAE (Programma Provinciale delle Attività Estrattive).
Gli ambiti di applicazione della legge sono chiariti all’art. 2, che identifica come "attività di cava" la coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria , (vedi R.D. n. 1443/27), e industrialmente utilizzabili, e definisce le attività non soggette ad autorizzazione.
La legge, inoltre, individua e stabilisce all’art. 4, le competenze rimaste alla regione e quelle delegate alle Province e ai Comuni;
la Regione redige il P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 66 del 9 Aprile 2002), quale strumento per la regolamentazione, programmazione e gestione delle attività del settore estrattivo; i suoi obiettivi principali riguardano: il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse, il calcolo dei fabbisogni e le relative destinazioni d’uso dei materiali destinati al mercato, l’emanazione di direttive in ordine alle cave di prestito, all’impiego dei materiali di risulta ottenuti dalla realizzazione di opere pubbliche, al recupero di cave abbandonate, e per la realizzazione del sistema di riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’edilizia;
si vieta l’esercizio di cava in alveo fluviale e nelle aree golenali, nelle aree archeologiche, in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e captazioni ad uso acquedottistico, nelle aree floristiche, nei boschi di alto fusto, nelle aree bioitaly, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna, nelle foreste demaniali ecc.
I progetti di coltivazione dei materiali di cava dovranno essere redatti secondo le indicazioni di cui all’art. 9, dove vengono specificati gli elaborati richiesti, e tenendo presente l’esigenza di una corretta previsione della fase di ricomposizione ambientale, intesa come l’insieme delle azioni, da esplicitarsi sia durante che alla fine dei lavori di coltivazione, aventi lo scopo di ricostituire un assetto ordinato e funzionale dei luoghi nella salvaguardia dell’ambiente naturale e con la possibilità di riutilizzo dei suoli oggetto dell’intervento.
Un’altra importante innovazione apportata dalla nuova normativa è quella che prevede la possibilità di coltivazione di cave in tutti i boschi cedui o in quelli costituiti da essenze non autoctone, purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale, intesa come impianto e realizzazione di rimboschimento, su terreno agrario e forestale dello stesso comune o di comuni indicati dal CFS, per una superficie almeno doppia di quella del bosco dissodato, secondo le indicazioni dell’allegato A della legge.
La progettazione dovrà inoltre prevedere uno studio di valutazione di impatto ambientale, redatto secondo la metodologia AEVIA di cui all’Allegato C della Legge, il cui risultato costituirà un elemento di fondamentale importanza per l’approvazione del progetto.
Nel recepire quanto previsto dal D.L. 624/96, la legge prevede che il titolare dell’autorizzazione nomini un direttore responsabile, in possesso delle necessarie capacità e competenze, aventi compiti di sorveglianza circa la regolare esecuzione dei lavori relazionando annualmente agli enti competenti sull’andamento e sullo stato di attuazione del programma di coltivazione, anche al fine di aggiornare il catasto regionale delle cave.
Viene istituito, presso la struttura operativa regionale, il "Catasto delle cave" che a seguito di preventiva indagine conoscitiva, e attraverso i dati inviati annualmente dalle imprese estrattive, ha lo scopo di accertare e "fotografare" la situazione generale delle attività estrattive marchigiane.
Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso possibile delle risorse esistenti, la Regione prevede un sistema di recupero dei materiali edili da demolizione, il conseguimento di tale obiettivo avviene con il concorso dei Comuni, che dovranno verificare la destinazione o l’eventuale recupero degli stessi al momento del rilascio delle rispettive autorizzazioni o concessioni edilizie, e tramite le Province che dovranno redigere ed approvare le localizzazioni dei centri di raccolta.
La legge regionale n. 71/97, recante norme per la disciplina delle attività estrattive, ha attribuito alle Province rilevanti competenze per quanto concerne la programmazione, la gestione, la vigilanza e il controllo delle attività di cava.
I principali compiti riguardano:
Con l'entrata in vigore del PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) e con la conseguente fine delle fase transitoria, la Provincia, così come previsto all’art. 13, provvede all'attuazione delle previsioni del PPAE e del PEAE, mediante l'Istruttoria dei progetti di cave sia ai sensi della L.R. n. 7/2004 (V.I.A.), che ai sensi dell'art 13 della L.R 71/97 (l.r. cave), con l'attivazione dell'apposita Conferenza dei Servizi e rilascio del parere in merito alla conformità alle disposizioni regionali e provinciali.
In attuazione pertanto di quanto disposto dalla nuova normativa regionale, il Servizio 4.2 Uso e Tutela del Suolo - Attività Estrattive - Bonifica dell' Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, ha attivato un apposito ufficio che ha il compito di recepire ed attuare le nuove competenze in materia, tale attività si esplicita mediante: