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Provincia di Pesaro e Urbino
Urbanistica
Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette

V.I.A. e Valutazione di Incidenza

 
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La Legge Regionale n. 7 del 14.04.04 attribuisce alle Province la competenza in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in applicazione di norme statali ed europee.

Il complesso del provvedimento prevede due livelli di valutazione: una procedura preliminare di VERIFICA e l’eventuale successiva V.I.A. . La verifica serve a stabilire se il progetto, per la complessità degli effetti che potenzialmente ha sull’ambiente, debba essere sottoposto a VIA; la VIA stabilisce se l’impatto sull’ambiente dell’opera che si vuole realizzare è compatibile con le caratteristiche del sito e con quali eventuali prescrizioni.
La L.R. n.7/04 con gli allegati A1, A2, B1 e B2 , seppur con alcune eccezioni, indica quali progetti debbano essere sottoposti a VERIFICA di compatibilità ambientale o direttamente a VIA, e l'amministrazione pubblica a cui competente l'istruttoria. Ulteriori elementi per l'applicazione della Legge sono contenuti negli allegati C e D.

La legge prevede inoltre, all'art. 6  comma 8 e all'art. 11 commi 4 e 5, che l'esito della proccedura di verifica e il giudizio di compatibilità ambientale comprendono se necessarie, sia l'autorizzazione paesaggistica, che la valutazione di incidenza, qualora  gli interventi ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e/o all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), anche solo proposti, e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) - sito regionale - .

Con la successiva delibera di Giunta Regionale n.1600/04 sono state approvate le Linee guida generali di attuazione che sostituiscono tutti i precedenti documenti esplicativi della Legge Regionale. Tra i vari aspetti significativi del documento regionale, appare opportuno sottolineare il passaggio in cui si specifica cosa si intende per modifica sostanziale od ampliamento, ovvero per manutenzione ordinaria e straordinaria in merito alle Antenne di teleradiocomunicazione con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (paragrafo 1.5.1).  In considerazione di quanto sopra evidenziato tutti i progetti rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria pervenuti dopo il 17.12.2004 verranno restituiti ai proponenti, in quanto non debbono essere sottoposti alle procedure di cui alla L.R. n. 7/2004.

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