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Provincia di Pesaro e Urbino
Trasporto merci

Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci su strada per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono:

1) essere iscritte all'albo degli autotrasportatori (art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454) della provincia dove ha sede l'impresa;

2) essere autorizzate all'esercizio della professione dall'Ufficio della Motorizzazione Civile. Per rilasciare l'autorizzazione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile controlla che l'impresa: a) sia iscritta all'albo degli autotrasportatori; b) disponga di una sede effettiva e stabile; c) abbia rispettato, nei casi in cui questo è necessario, le norme che regolano l'accesso al mercato.

Quando si è iscritti all'albo, infine, bisogna conoscere le regole da rispettare per conservare la propria iscrizione e non incorrere nelle sanzioni disciplinari e pecuniarie stabilite dalla legge.

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Per informazioni ulteriori su argomenti specifici di interesse generale si possono consultare le pagine di questo sito dedicate a:

- come avviare una nuova impresa di autotrasporto;

- come procedere ai diversi tipi di iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda le iscrizioni all'albo, occorre anche segnalare i seguenti casi particolari:

- impresa già iscritta all'albo che apre una sede secondaria in una provincia diversa da quella dove ha la sede principale. In questo caso, è obbligatorio iscriversi anche all'albo della provincia dove si ha la sede secondaria. Per le informazioni e la modulistica su questo caso, cliccare qui.

- nuova impresa che deriva da una o più imprese già iscritte all'albo. Questo caso riguarda cioè le imprese che nascono per conferimento di una ditta individuale o per trasformazione (da società di persone in società di capitali, o viceversa) di un'altra ditta già iscritta all'albo. Per le informazioni e la modulistica su questo caso, cliccare qui;

- cooperative a proprietà divisa o consorzi, che sono iscritti in una sezione speciale dell'albo. Per le informazioni e la modulistica su questo caso, cliccare qui.

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Per informazioni e documenti relativi alle comunicazioni o alle richieste che possono, o devono, essere presentate dalle imprese già iscritte all'albo, cliccare qui.

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Le imprese che interrompono provvisoriamente la propria attività di autotrasporto per conto di terzi possono chiedere la sospensione dell'iscrizione all'albo (per la modulistica, cliccare qui). La sospensione può durare al massimo due anni.

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Le imprese iscritte che chiudono l'attività devono chiedere la cancellazione dall'albo (per la modulistica, cliccare qui). In caso di cessione d'azienda, l'attività di autotrasporto non può essere riavviata (con una nuova iscrizione) prima di due anni dalla cessione stessa.

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