La materia degli autoservizi pubblici non di linea è disciplinata:
- dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 1998 "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente";
- dalla Legge Regionale n. 45 del 24 dicembre 1998 art. 8 comma 2 lett. i) "Funzioni della Provincia", attribuzione del "trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla Legge n. 21 del 1992" ed art. 31 "Modificazione della L.R. 6 aprile 1998, n. 10".
Per servizio taxi con autovetture si intende un veicolo di otto posti più il conducente, un veicolo dunque inferiore a 9 posti.