Funzioni
l. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i coordinamenti d'ambito;
b) formula proposte ai coordinamenti d'ambito per l'attivazione di progetti di comune interesse concertandone strumenti e modalità di realizzazione e di gestione;
c) attiva, anche su richiesta dei coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
d) coadiuva la provincia e i coordinamenti d'ambito nell'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite previste dalla lettera d) dei comma 1 dell'articolo 1 ter;
e) predispone le sintesi delle relazioni dei coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le trasmette al Coordinamento regionale;
f) propone l'attivazione alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali, di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
g) indice la conferenza annuale di tutti i componenti gli ambiti territoriali;
h) promuove la concertazione per l’impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
i) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati presso la Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il coordinamento provinciale in ordine agli atti e provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in situazione di handicap.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale. Può altresì richiedere alla Provincia di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti esterni che operano nel settore del privato sociale.
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