L.R. 29 dicembre 1997, n. 75

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali

La legge disciplina le procedure di finanziamento regionale relativo agli interventi previsti nel settore delle attività culturali, dalle leggi regionali n. 53/74, n. 16/81, n. 39/87, n. 51/90 in conformità ai principi di cui alla legge regionale n. 46/92, uniformando quindi una serie di procedure.

La legge viene attuata attraverso un apposito piano regionale per i beni e le attività culturali di durata triennale, che contiene: analisi di settore, obiettivi e strategie di intervento, criteri per la valutazione e selezione dei progetti, riparto quote di finanziamento ecc.

L'articolo 4 della legge 75 prevede l'aggiornamento annuale del suddetto piano.

L'ultimo aggiornamento è quello approvato dal Consiglio Regionale l'11 dicembre 2007.

La L.R. 75/1997, principale legge di programmazione del settore cultura, va superata, come da tempo e da più parti osservato, ed in questa direzione la Regione sta attualmente lavorando con la predisposizione del nuovo Testo Unico o di nuove proposte di legge per i beni e le attività culturali, proposte su cui si stanno reccogliendo da mesi osservazioni e contributi diversi.

 
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