
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro.
Tale qualificazione, nelll'ambito dell'apprendistato professionalizzante, deve essere intesa quale acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.
Ai sensi dell’art. 49 del D.gls. n. 276 del 10/09/2003 il contratto di apprendistato professionalizzante, in generale:
- potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovranno essere indicati:
Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.
- il contratto può avere una durata massima di sei anni;
- trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai sei anni;
- durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale (per la definizione delle specifiche competenze del tutor si veda DM del 28/02/2000);
- è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.
L’art 49 del D.lgs. n.276/2003 dispone poi che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
La Regione Marche pertanto, al fine di favorire il primo inserimento nel mondo del lavoro dei giovani ed aumentarne la professionalità e l’occupabilità mediante la fruizione di adeguati percorsi formativi, ed in attuazione delle competenze ad essa devolute in materia di formazione dall’art. 117 della Costituzione, dall’art. 49 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276 nonché dall’art. 17 della L.R. 19/01/2005, n. 2, con l’atto di DGR n. 976 del 26/09/2005 individua i criteri e le linee guida che disciplinano la formazione da espletarsi nel corso del contratto di appprendistato professionalizzante e disciplina le procedure per l’approvazione dei profili formativi del medesimo.
La formazione formale può essere erogata in presenza dei requisiti previsti dalla presente regolamentazione, e in coerenza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 2/2005, dai seguenti soggetti:
Nel primi due casi la formazione formale può venire realizzata interamente all’interno dell’azienda. In tal caso l’ente o impresa formativa accreditata dovrà richiedere alla Provincia di Pesaro e Urbino l’autorizzazione all’avvio di tali percorsi formativi non finanziati. Pertanto il progetto dovrà essere inoltrato su supporto cartaceo in plico chiuso recante la dicitura ”Progetto formativo apprendistato”, all’indirizzo:
Provincia di Pesaro e Urbino– Via Gramsci 4 – 61121 PESARO.
Le imprese in possesso della “capacità formativa interna” ai sensi della DGR 976/2005 artt. 2.4 – 2.5 ed iscritte nell’apposito elenco tenuto e gestito dalle Province, devono presentare il loro progetto formativo attraverso un ente accreditato. Dovranno pertanto richiedere l’autorizzazione all’avvio dell’attività di formazione formale interna, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione nel sito: http://www.formazionelavoro.provincia.ps.it/ ed inviarlo completo della documentazione richiesta, in busta chiusa recante la dicitura “Apprendistato: richiesta autorizzazione avvio formazione formale interna”, all’indirizzo:
Provincia di Pesaro e Urbino– Via Gramsci 4 – 61121 PESARO
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla DGR n. 976 del 01/08/2005 artt. 2.3 – 2.4 – 2.5.