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Provincia di Pesaro e Urbino
Attività culturali ed editoria

L.R. 29 luglio 1991, n. 23

Interventi per la promozione delle Università della Terza Età nelle Marche

 

  

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel riconoscere il particolare rilievo delle università

della terza età e di educazione permanente, comunque denominate, ne

promuove le attività e l'eventuale istituzione per favorire l'integrazione

degli anziani nella realtà socio-culturale delle comunità di appartenenza

e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione

della piena e libera personalità dei cittadini.

Art. 2

Soggetti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo,

la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle

università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche

o private.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti

interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente

costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attività

socio-culturale da almeno un anno.

Art. 3

Iscrizione e frequenza ai corsi

1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle università della terza

età sono libere, fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale.

Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione

totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna

università.

Art. 4

Corsi e programma

1. I corsi, non inferiori a 3 per anno accademico, sono articolati

in cicli di almeno 10 lezioni ciascuno.

2. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento

degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunità nelle

quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali,

istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali,

associazioni culturali e di volontariato.

3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono

essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi

corsi.

4. Le università, al termine dell'anno accademico, potranno rilasciare

attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore

legale.

Art. 5

Natura dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono accordati a parziale copertura

dei costi per tutto quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento

dei corsi, comprese le docenze e le attività integrative connesse

alle materie di insegnamento e, in particolare, la pubblicazione di

programmi e dispense.

Art. 6

Domanda di ammissione ai contributi regionali

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo

5 vanno presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni

anno.

2. A tali domande, a pena di inammissibilità, deve essere allegata

la seguente documentazione:

a) programma dettagliato delle iniziative previste e

corrispondente relazione di spesa;

b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico

precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente

prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;

c) indicazione delle strutture organizzative, compreso

l'elenco delle cariche sociali;

d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente

concessi per la medesima iniziative;

e) attestazione del possesso dei requisiti previsti dal

comma 2 dell'articolo 2.

3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15

settembre dello stesso anno.

4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.

Art. 7

Destinazione di contributi

1. Qualora si verifichi una mancata o parziale attuazione dei programmi

finanziati o diversa destinazione dei fondi, la giunta regionale provvede

al recupero totale o parziale del contributo erogato.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge

è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni; per gli

anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi

di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa

di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno

1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo

5100101 del bilancio 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento

di cui alla partita 13, elenco 1;

b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante

impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla

Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo

18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per

le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta

regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della

spesa per il detto anno con la denominazione "Interventi per la promozione

delle università della terza età nelle Marche" e con lo stanziamento

di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101

dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di lire 200

milioni.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande

di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo 5 vanno

presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel

bollettino ufficiale della Regione.

2. La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi

trenta giorni.

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(B. U. n. 90 bis del 5 agosto 1991)

 

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