Interventi per la promozione delle Università della Terza Età nelle Marche
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nel riconoscere il particolare rilievo delle università
della terza età e di educazione permanente, comunque denominate, ne
promuove le attività e l'eventuale istituzione per favorire l'integrazione
degli anziani nella realtà socio-culturale delle comunità di appartenenza
e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione
della piena e libera personalità dei cittadini.
Art. 2
Soggetti
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo,
la Regione concede contributi, a titolo di concorso nelle spese, alle
università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche
o private.
2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti
interessati debbono operare nel territorio regionale, essere legalmente
costituiti, operare senza fine di lucro ed aver svolto attività
socio-culturale da almeno un anno.
Art. 3
Iscrizione e frequenza ai corsi
1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi delle università della terza
età sono libere, fatto salvo l'eventuale versamento di una retta individuale.
Tale retta, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione
totale o parziale, secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna
università.
Art. 4
Corsi e programma
1. I corsi, non inferiori a 3 per anno accademico, sono articolati
in cicli di almeno 10 lezioni ciascuno.
2. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto all'inserimento
degli iscritti nella vita sociale e culturale delle comunità nelle
quali risiedono, promuovendo rapporti di collaborazione con enti locali,
istituzioni pubbliche e private competenti in materia di servizi sociali,
associazioni culturali e di volontariato.
3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono
essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi
corsi.
4. Le università, al termine dell'anno accademico, potranno rilasciare
attestati di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non avranno valore
legale.
Art. 5
Natura dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 2 sono accordati a parziale copertura
dei costi per tutto quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento
dei corsi, comprese le docenze e le attività integrative connesse
alle materie di insegnamento e, in particolare, la pubblicazione di
programmi e dispense.
Art. 6
Domanda di ammissione ai contributi regionali
1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo
5 vanno presentate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni
anno.
2. A tali domande, a pena di inammissibilità, deve essere allegata
la seguente documentazione:
a) programma dettagliato delle iniziative previste e
corrispondente relazione di spesa;
b) relazione sulle attività svolte nell'anno accademico
precedente, corredata di copia dei programmi, sussidi didattici eventualmente
prodotti, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario;
c) indicazione delle strutture organizzative, compreso
l'elenco delle cariche sociali;
d) indicazione dei contributi, pubblici o privati, eventualmente
concessi per la medesima iniziative;
e) attestazione del possesso dei requisiti previsti dal
comma 2 dell'articolo 2.
3. La giunta delibera sulla concessione dei contributi entro il 15
settembre dello stesso anno.
4. I contributi saranno anche commisurati al numero dei corsi.
Art. 7
Destinazione di contributi
1. Qualora si verifichi una mancata o parziale attuazione dei programmi
finanziati o diversa destinazione dei fondi, la giunta regionale provvede
al recupero totale o parziale del contributo erogato.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge
è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni; per gli
anni successivi, l'entità del contributo sarà stabilita con le leggi
di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa
di cui al comma precedente, si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno
1991, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo
5100101 del bilancio 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento
di cui alla partita 13, elenco 1;
b) per gli oneri relativi agli anni successivi, mediante
impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla
Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo
18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta
regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della
spesa per il detto anno con la denominazione "Interventi per la promozione
delle università della terza età nelle Marche" e con lo stanziamento
di competenza e di cassa di lire 200 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101
dello stato di previsione della spesa 1991 sono ridotti di lire 200
milioni.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
di ammissione ai contributi regionali di cui all'articolo 5 vanno
presentate entro quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della Regione.
2. La giunta delibera sulla relativa concessione entro i successivi
trenta giorni.
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(B. U. n. 90 bis del 5 agosto 1991)