
1. Si ricorda che le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all’autorizzazione all’esercizio di una attività di recupero di rifiuti. Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di una attività, prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del decreto legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare non sono e non possono essere stabiliti dalla Provincia, ma sono fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi.
2. Chiunque presenta la richiesta di inizio attività, deve sapere in anticipo che può operare soltanto nel rispetto integrale dei due decreti ministeriali citati sopra, indipendentemente dal fatto che sia in possesso di un atto di iscrizione rilasciato dalla Provincia. Quest’ultimo, infatti, non rappresenta una autorizzazione espressa, ma soltanto una presa d’atto della volontà dell’impresa di svolgere una determinata attività, nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano. L’iscrizione alle procedure semplificate della Provincia, dunque, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività dell’impresa né autorizza la costruzione di alcunché. Essa non è conseguente ad una valutazione preventiva come per le procedure ordinarie, ma soltanto ad una verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti. Ne consegue che l’imprenditore che invia la comunicazione di inizio attività e la firma, sottoscrive anche che l’impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero. Si precisa che per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero e non i singoli macchinari, per il cui uso non sono previste autorizzazioni e condizioni particolari, se non quelle del rispetto delle norme di sicurezza.
3. Qualora la Provincia accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare gli standard operativi diffida la ditta a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento comporterà la sospensione dell’attività di recupero.
4. Il D.Lgs. 4/2008 ha introdotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l’obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Quest’obbligo riguarda l’esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà preventivamente contattare il Responsabile del Procedimento per conoscere le modalità di attivazione della procedura di assogettabilità.
5. La presentazione della comunicazione/integrazione/rinnovo o altro, va effettuata esclusivamente utilizzando i moduli predisposti ed allegando tutta la documentazione prevista. La comunicazione sarà considerata irricevibile se mancante della documentazione richiesta, quando questa risultasse fondamentale per la valutazione dell’istanza. Le richieste presentate su moduli contraffatti nella struttura base stabilita dalla Provincia saranno considerate nulle e saranno archiviate.
6. La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni. A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata la data di presentazione della comunicazione, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo. Il rinnovo va presentato almeno 90 giorni prima della scadenza. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.
7. Le richieste di eventuali integrazioni per le attività di recupero dei rifiuti già comunicate ed iscritte nel Registro Provinciale, possono essere accettate soltanto ove non comportino la modifica sostanziale delle operazioni di recupero stesse, che i nostri uffici provvederanno a valutare. In linea di massima non sono considerate variazioni sostanziali l'aggiunta di nuovi codici CER e l'aggiunta di nuove tipologie di rifiuto, così come individuate dal DM 05.02.1998 o dal DM 161 del 12.06.2002, della stessa categoria di quelle già comunicate (es: 7.6, se già comunicata qualche altra tipologia appartenente alla categoria 7). Per richieste diverse dovrà essere presentata una nuova comunicazione, comprensiva sia delle nuove attività di recupero che di quelle già comunicate, utilizzando la modulistica predisposta per le nuove comunicazioni. In tal caso le nuove attività di recupero potranno iniziare soltanto trascorsi novanta giorni dalla nuova comunicazione o in presenza di un nuovo atto di iscrizione della provincia.
8. Per impianti o richieste particolari ovvero di particolare complessità o che richiedano ulteriori approfondimenti, l'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni.
9. Benché le attività di recupero dei rifiuti possano iniziare decorsi novanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività, si ritiene che in presenza di un atto di iscrizione della Provincia prima della scadenza dei novanta giorni, il recupero possa iniziare a partire dalla data di tale atto.
10. L’esercizio delle operazioni di recupero senza il prescritto pagamento dei diritti di iscrizione equivale ad una gestione non autorizzata dell’attività.
11. La Provincia si avvale, per i controlli periodici e per l’accertamento delle violazioni, secondo le rispettive norme istitutive, dell’Arpam e della Polizia Provinciale. L’ufficio che rilascerà l'atto di iscrizione nel Registro dei Recuperatori, provvederà quindi ad inviare copia di tale atto ai suddetti organi di controllo. Il Comune sede della prevista attività sarà opportunamente informato, per le verifiche di tipo urbanistico ed igienico-sanitario di competenza.
12. Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs. 195/05, al fine di esternare notizie di interesse pubblico, la Provincia si riserva di comunicare o diffondere con i mezzi opportuni i dati raccolti nei procedimenti di cui agli artt. 214-215-216 del D.Lgs. 152/06.
13. Laddove le modalità di presentazione non fossero rispettate o nel caso in cui la Comunicazione non contenga tutti gli elementi richiesti, l'istanza potrà essere considerata irricevibile dal Responsabile del Procedimento. Questo comporterà l'improcedibilità della comunicazione, significando che sarà necessario inviare una seconda istanza, correttamente compilata, per poter procedere all'iscrizione. In tal caso i diritti di iscrizione, già pagati, saranno considerati validi anche per la seconda comunicazione.
14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le attività di recupero svolte in maniera diversa o comunque difforme da quanto comunicato o da quanto stabilito dall'atto di iscrizione, ovvero svolte sulla base di comunicazioni che non corrispondono al vero, in quanto contengono dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni, ovvero svolte in impianti non ancora costruiti o che non hanno ancora ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, sono considerate effettuate in carenza della prescritta comunicazione.