
- Vista la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Visto l’art. 3 (Ambito di applicazione) della L.R. n. 7 del 14/04/2004, il quale al comma 1 lett. c) specifica che i progetti di cui agli allegati B1 e B2, che non ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), di cui all’art. 6 della suddetta L.R. n. 7/04.
- Considerata la parte II del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale” e nello specifico la parte II di tale decreto.
- Vista la sentenza del 23 novembre 2006 della Corte di Giustizia Europea (Causa C-486/04), con la quale viene condannata l’Italia per l’esenzione dalla VIA degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate, con la motivazione che il recupero, pur preservando le risorse naturali, può avere un impatto ambientale rilevante.
- Considerato il D.P.C.M. 03.03.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/2007, il quale ultimo, adeguando gli strumenti normativi esistenti a seguito della sentenza di cui sopra, introduce la valutazione d’impatto ambientale, anche per gli impianti di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006.
- Tenuto conto che, la necessità di aggiungere alla normale comunicazione di inizio attività di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento positivo di VIA o la verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), è stata ribadita con nota prot. n. 1592/albo/pres. del 06/08/2007, dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Considerata la Delibera di Giunta Regionale Marche 1211 del 31/10/2007, la quale ultima ha stabilito doversi procedere, per i recuperi di rifiuti in procedura semplificata soggetti a VIA, alla preventiva verifica di assoggettabilità (screening) e non direttamente alla valutazione di impatto ambientale, a patto che tali impianti non ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette così come definite dalla Legge 06/12/1991, n. 394.
- Tenuto conto che la Delibera di Giunta Regionale Marche 1211 del 31/10/2007, aggiungendo all’Allegato B2 della L.R. n. 7 del 14/04/2004, al punto 5 “Progetti di Infrastrutture”, le lettere “p bis” e “p ter”, santifica, che sono da sottoporre a screening a VIA, i seguenti impianti che intendono effettuare operazioni di recupero dei rifiuti avvalendosi delle procedure semplificate:
1. Impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 – lettera “p bis”);
2. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 – lettera “p ter”).
- Considerato che, con il parere ID 1333349:11.09.2007:ANC_01, la PF Attività Normative e Consulenza del Servizio Attività Istituzionale, Legislative e Legali della Regione Marche, ha ritenuto che “non occorre assoggettare a VIA, in assenza di modifiche sostanziali o ampliamento, i semplici rinnovi di autorizzazioni all’esercizio di impianti già realizzati, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della normativa sulla valutazione di compatibilità ambientale”.
- Visto il D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, il quale ultimo, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha ampiamente modificato il D.L.vo n. 152/06, portando all’integrale riscrittura della parte II del D.L.vo 152/06. Per quel che riguarda la valutazione di impatto ambientale, occorre dettagliare che la parte II del D.L.vo n. 152/06 così come modificato dal D.L.vo n. 4/08, prevede la VIA per (art. 6 “Oggetto della Disciplina”);
1. progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 5);
2. viene effettuata altresì una valutazione per (art. 6, comma 6):
a) i progetti di cui agli allegati II e III al D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
3. la valutazione è inoltre necessaria per (art. 6, comma 7):
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV, qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
Il punto c) sopra citato, specifica chiaramente che i progetti di cui all’allegato IV della parte II del D.L.vo 152/06, sono soggetti alla verifica di assoggettabilità (screening) di cui all’art. 20 dello stesso D.L.vo 152/06. Da ciò ne consegue che, i progetti di cui alle lettere z.a) e z.b), allegato IV, parte II del D.L.vo 152/06 sono sottoposti a screening e non a VIA diretto.
Va anche ricordato che al punto 8, lettera t) dell’allegato IV del D.L.vo 152/06, viene previsto che la procedura di screening a VIA, si applica a modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III).
- Viste le Modalità di presentazione e di Gestione delle Istanze relative alle Procedure Semplificate di cui agli artt 214-215-216 del D.Lgs. 152/2006, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 06.02.08.
- Considerato che, l’art. 35 del D.L.vo 152/06 “Disposizioni transitorie e finali”, al comma 1 specifica che: “Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto”.
- Visto che nella Regione Marche, essendo in vigore la legge regionale 7 del 14/4/2004, la quale ultima disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale, è presente la normativa regionale che detta le condizioni alle quali attenersi in materia di VIA.
- Tenuto conto della D.G.R.M. n. 164 del 9 febbraio 2009 “L.R. n. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” art. 21 comma 6: “modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte normative nazionali e integrale pubblicazione del testo coordinato, la quale ultima modifica gli allegati A, B, C, e D della L.R. n. 7 del 14/04/2004, adeguandoli così agli Allegati III, IV, V e VII del D.L.vo n. 4/08”;
- Tenuto conto che la D.G.R.M. n. 164 del 9/02/2009, introduce all’Allegato B2” della L.R. 7/04 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all’art. 4, comma 2), al punto 5 “Progetti ed Infrastrutture”, le lettere:
1. s bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06 – lettera “p bis”);
2. s ter) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06 – lettera “p ter”);
3. n dodecies) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A2 o all’allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A2).
Alla luce di quanto espresso sopra, in riferimento alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti che recuperano rifiuti con procedure semplificate, emergono le seguenti considerazioni.
Ad oggi, considerato l’allegato IV, punto 7 (Progetti di Infrastrutture), lettere z.a) e z.b), della parte II del D.L.vo 152/06, così come introdotte con la D.G.R.M. n. 164 del 9/02/2009, nell’Allegato B2 della Legge Regionale 7/04, al punto 5 “Progetti ed Infrastrutture”, con le lettere s bis) e s ter), si evince che, non sussiste più differenza tra impianti che, rientrando nelle definizioni di cui alle lettere sopraccitate, operino con una formale autorizzazione ai sensi degli artt. 208-210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., oppure con procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.. Quindi, dal 13 febbraio 2009, è irrilevante, ai fini della VIA, il fatto che l’impianto sia soggetto a procedura ordinaria o a quella semplificata.
Tutto ciò detto:
COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA’
a) Per le nuove comunicazione di inizio attività per le iscrizioni in procedura semplificata di Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06, occorre sempre la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di cui alla L.R. 14/04/2004 n. 7, art. 6.
b) Per le nuove comunicazione di inizio attività per le iscrizioni in procedura semplificata di Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06, occorre la verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di cui alla L.R. 14/04/2004 n. 7, art. 6.
Pertanto, nel caso di impianti che ricadono nei punti a) e b) sopra elencati, alla comunicazione di inizio attività di cui all’art. 216 del D.L.vo 152/06, dovrà essere allegato il provvedimento conclusivo relativo all’esito della procedura di verifica di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2004, ovvero la valutazione di impatto ambientale, laddove occorra.
Nel caso in cui, al termine della procedura di verifica, vengano individuate delle prescrizioni, anche il rispetto di queste ultime sarà valutato, prima di procedere all’eventuale iscrizione al recupero semplificato di rifiuti.
RINNOVI
c) Per i rinnovi delle iscrizioni in procedura semplificata per rifiuti pericolosi, lo stesso rinnovo senza alcuna modifica, sarà concesso senza la verifica di assoggettabilità a VIA. In effetti, per ottenere il rinnovo dell’iscrizione in procedura semplificata, è assolutamente necessario, che l’attività della ditta continui esattamente come si svolgeva in precedenza, senza nessuna modifica dei parametri precedentemente autorizzati. E’ possibile accettare eventualmente, in sede di rinnovo, solo variazioni che diminuiscano e non incrementino, la quantità annua dei rifiuti recuperati. Non è accettabile in sede di rinnovo, la richiesta di nuove attività di recupero. In particolare, qualsiasi incremento delle quantità di rifiuti recuperati, trattandosi di rifiuti pericolosi, rappresenta una modifica sostanziale e richiede la presentazione di una nuova comunicazione di inizio attività. Quindi, nel caso in cui si intenda aumentare la quantità dei rifiuti pericolosi recuperati e/o richiedere nuove attività di recupero, occorrerà presentare, una nuova comunicazione di inizio attività, che dovrà preventivamente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (vedi comunicazioni di inizio attività per rifiuti pericolosi).
d) Per i rinnovi delle iscrizioni in procedura semplificata per rifiuti non pericolosi è assolutamente necessario, che l’attività della ditta continui esattamente come si svolgeva in precedenza, senza nessuna modifica dei parametri precedentemente autorizzati. E’ possibile accettare eventualmente, in sede di rinnovo, solo variazioni che diminuiscano e non incrementino, la quantità annua dei rifiuti recuperati. Non è accettabile in sede di rinnovo, la richiesta di nuove attività di recupero. Pertanto, alla luce di quanto espresso, il rinnovo delle iscrizioni in procedura semplificata per rifiuti non pericolosi, avverrà senza alcuna modifica e senza la verifica di assoggettabilità a VIA.
Nel caso in cui si intenda modificare l'attività di recupero, la ditta dovrà pre entare, oltre al rinnovo, una integrazione su apposita modulistica. Nel caso in cui la variazione richiesta costituisca invece una modifica sostanziale, dovrà essere presentata una nuova comunicazione di inizio attività (vedi comunicazioni di inizio attività per rifiuti non pericolosi).
MODIFICHE
e) Per le modifiche di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, la ditta dovrà presentare una integrazione su apposita modulistica. Così come dettagliato nelle modalità di presentazione e di gestione delle istanze relative alle Procedure Semplificate di cui agli artt 214-215-216 del D.Lgs. 152/2006, approvate con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 06.02.08, le richieste di eventuali integrazioni per le attività di recupero dei rifiuti già comunicate ed iscritte nel Registro Provinciale, possono essere accettate soltanto ove non comportino la modifica sostanziale delle operazioni di recupero stesse. Infatti, nel caso di modifica sostanziale, dovrà essere presentata una nuova comunicazione, comprensiva sia delle nuove attività di recupero che di quelle già comunicate. Nello specifico:
· Nel caso di attività per il recupero di rifiuti pericolosi, come modifica non sostanziale, non può intendersi la richiesta di aumento della quantità dei rifiuti pericolosi recuperati e/o la richiesta di nuove attività di recupero. Si specifica infatti, che qualsiasi incremento delle quantità di rifiuti recuperati, trattandosi di rifiuti pericolosi, rappresenta per questa Amministrazione, una modifica sostanziale. In questo caso occorrerà presentare una nuova comunicazione di inizio attività, che dovrà preventivamente, essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA.
· Nel caso di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi, in linea di massima, non sarà considerata modifica sostanziale:
1. la richiesta di aggiungere codici CER per le tipologie già iscritte;
2. la richiesta di nuove tipologie di cui al D.M. 5/02/1998 e s.m.i., della stessa categoria di quelle già iscritte (es. se presente la famiglia 7.1, altre tipologie della stessa famiglia);
3. la richiesta di tipologie di cui al D.M. 5/02/1998 e s.m.i. diverse, quando compatibili per similitudine con quelle già presenti nell’iscrizione;
e tutto ciò, così come specificato al punto 8, lettera t) dell’allegato IV della parte II del D.L.vo 152/06 e ribadito alla lettera n dodecies) dell’Allegato B2 della L.R.M. 7/04 al punto 5 “Progetti ed Infrastrutture”, a patto che l’impianto non venga sottoposto ad estensioni territoriali oppure a modifiche che possono avere ripercussioni negative sull’ambiente, diverse da quelle già esistenti.
L’incremento della classe per la quale si paga il diritto di iscrizione, può essere richiesto come integrazione dell’iscrizione, mentre il superamento delle quantità recuperabili annualmente, ma che rientrino nella classe per la quale la ditta paga i diritti di iscrizione, è accettabile previa semplice comunicazione alla Provincia.
Resta inteso comunque, che qualsiasi modifica che comporti un incremento delle quantità di rifiuti trattati da R1 a R9, superiore alle 10 tonnellate al giorno, sarà considerata una modifica sostanziale e richiederà la presentazione di una nuova comunicazione di inizio attività con preventiva verifica di VIA.