Contenuto pagina
Provincia di Pesaro e Urbino
Ambiente
Ambiente, Agricoltura, Procedure relative alle Fonti Rinnovabili e Pianificazione Ambientale

Gestione dei Rifiuti con le Procedure Ordinarie (Artt.208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.)


                                 
I soggetti che intendono realizzare e gestire  impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Provincia,allegando 6 copie (o 4 copie in alcuni casi) del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Copia della domanda corredata da tutta la documentazione richiesta deve essere presentata al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM – Strada Eugenio Barsanti , 8 – 61122 Pesaro ed al Comune interessato.
Le modalità di presentazione della domanda sono indicate nell’Allegato 3.

Di seguito sono indicate le diverse casistiche relative alle autorizzazioni alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti  rilasciate dalla Provincia:

  • Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 (Allegato 5).
  • Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti- Art.208 comma 19 del 152/2006 (Allegato 5/VS).
  • Autorizzazione all’esercizio di  operazioni di recupero/smaltimento tramite impianti mobili- Art.  208, comma 15  del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 5/A).
  • Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 208 del D. Lgs. 152/2006 -Art. 110 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato (5/B).
  • Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2006 -(Allegato 5/C).
  • Rinnovo dell’autorizzazione di un impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti - Art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 5/D).
  • Autorizzazione Integrata Ambientale –art.29-ter e art.213 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 5/F).
  • Variazione di ragione sociale/Titolarità dell’autorizzazione (Allegato 5/E).


In caso di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione è individuata nell’ Allegato 2.

In caso di nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti o di varianti sostanziali in corso d’opera o d’esercizio , entro 30 giorni dal ricevimento della domanda è convocata la  Conferenza dei Servizi prevista dal comma 3 dell’art.208 del D.Lgs n.152/2006.
Entro 90 giorni dalla sua convocazione la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce,ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta Provinciale
Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi ,e sulla base delle risultanze della stessa , in caso di valutazione positiva, il Dirigente del Servizio 4.3 inoltra alla Giunta Provinciale il documento istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
Per gli impianti di sperimentazione e ricerca  individuati ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 i termini istruttori sopra indicati sono ridotti della metà (settantacinque giorni).
I termini di cui sopra sono interrotti per una sola volta da eventuali,richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.
Una copia del progetto esaminato dalla Conferenza viene trasmessa al proponente in allegato all’atto conclusivo del procedimento.
Qualora l’impianto si collochi in area non conforme al P.R.G. vigente,potrà essere richiesta variante al P.R.G  ai sensi dell’art.208 comma 6,del D.Lgs n.152/2006 e successive modifiche che recita:”L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,pareri,autorizzazioni e concessioni di organi regionali,provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori”. Qualora si richieda che la suddetta approvazione sostituisca altri visti pareri, autorizzazioni e concessioni, al progetto dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta dall’Ente titolare della procedura sostituita.

Occorre chiarire che quanto sopra indicato non è automatico ma per la sua applicazione è necessario che :
· il richiedente l’autorizzazione abbia presentato tutta la documentazione tecnica prevista per legge come necessaria e sufficiente per l’ottenimento (in via ordinaria) dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono sostituiti ( meglio sarebbe dire incorporati nel provvedimento finale);
· partecipino alla conferenza, e quindi sono coistruttori, i rappresentanti degli organi ed enti, ai quali,in via ordinaria, competerebbe il rilascio di detti visti,autorizzazioni e concessioni..

L’autorizzazione unica è concessa per un periodo massimo  di dieci anni  (due anni  per gli impianti di sperimentazione e  ricerca) ed è rinnovabile.  A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n.241 del 1990.


VARIANTI SOSTANZIALI IN CORSO D’OPERA O D’ESERCIZIO

Le procedure sopra indicate si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
In mancanza di precise disposizioni normative , sino all’adozione di un nuovo atto  con il quale verranno definiti i criteri per stabilire quali variazioni debbano essere considerate sostanziali ,per “variante sostanziale” si intende una modifica che :
a) incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) incida su parametri urbanistici.
Per la domanda di autorizzazione all’esecuzione di varianti sostanziali deve essere utilizzata la modulistica apposita (allegato 5/VS) .


IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O RECUPERO

Per la domanda di autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero, di cui al comma 15 dell’art.208 del D.Lgs n.152/2006 deve essere utilizzato il modulo Allegato 5/A.
Per la comunicazione delle singole campagne di attività occorre attenersi alla “Direttiva sulla comunicazione campagna di attività con impianti mobili” approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 16/02/2006. 
 

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Con Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 132 del 06 ottobre concernente :”Modifiche al  2009 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999,n.284” è stato stabilito che:
"Fino al raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla legislazione vigente (60% al 31/12/2010 - 65% al 31/12/2012) e al contemporaneo contenimento della produzione di rifiuti urbani, non è ammessa sul territorio dei singoli ATO, ai quali si riferiscono le citate prestazioni, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termodistruzione e di nuovi impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti. Sono comunque ammesse, sugli impianti esistenti, modifiche che comportino un miglioramento tecnologico finalizzato ad elevare il livello di protezione ambientale e della salute umana.
Il livello di raccolta differenziata raggiunto nell'ATO è validato dall'ARPAM secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15. Il contenimento della produzione dei rifiuti urbani è inteso come riduzione o mantenimento, pro-capite annuo, nell'ATO dei livelli validati dall'ARPAM negli ultimi due anni. Sono esclusi da tale limitazione:
1) il recupero energetico del biogas derivante da processi di fermentazione e da discarica;
2) l'utilizzo dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, soltanto nel caso in cui i rifiuti provengano dallo stesso ciclo produttivo che utilizza direttamente l'energia ottenuta, compresa la ristrutturazione tecnologica di impianti che operano in regime di recupero energetico dei propri scarti della lavorazione del legno;
3) la realizzazione di impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali o di determinate categorie di rifiuti soggetti a disposizioni particolari, di cui al comma 1 dell'articolo 177 del d.lgs. 152/2006.


RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI 

Per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata apposita  domanda alla Provincia 180 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione. La domanda deve essere presentata in 3 copie utilizzando l’apposita modulistica (Allegato 5/D) e allegando la documentazione richiesta. Copia della domanda completa di allegati deve essere inviata all’ARPAM e al Comune interessato.
Particolari agevolazioni sono previste ai sensi dell’art.209 del D.Lgs n.152/2006 per il “rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”.


VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE /TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

In caso di variazione di ragione sociale o della titolarità dell’autorizzazione di gestione rifiuti deve essere inoltrata apposita domanda utilizzando il modulo  Allegato 5/E.


VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA-IPPC)

Nel caso in cui l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale o alla Verifica di assoggettabilità a VIA  i termini istruttori per il rilascio dell’autorizzazione unica o della modifica sostanziale sono sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
Per gli impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità a VIA si veda l’Allegato 4.
Nel caso di impianti ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa  riguardante l’Autorizzazione Integrata Ambientale(IPPC) deve essere inoltrata apposita domanda (Allegato 5/F) informandosi preventivamente sulle modalità da seguire . Per l’elenco degli impianti di gestione rifiuti soggetti ad AIA si veda l’Allegato 4/A.
Nell’Allegato 4/B è riportato l’ Elenco degli impianti di gestione rifiuti sottoposti sia alla “Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” che all’ “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”.
Le funzioni amministrative concernenti la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione  integrata ambientale relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al D.Lgs 11 maggio 2005,n.133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti  sono di competenza della Regione .
Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’art.4,comma 1,lett.b) della L.R.n.7/2004,la Regione assume anche la competenza dell’autorizzazione unica di cui all’art.208 del D.Lgs n.152/2006 e quella relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale prevista dall’articolo 213 del D.Lgs n.152/2006. In ogni caso la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 5 km dal confine provinciale.

 

GARANZIE FINANZIARIE

Ai sensi dell’art. 208 le attività di  gestione dei rifiuti soggette ad autorizzazione provinciale dovranno prestare le garanzie finanziarie secondo quanto stabilito nell’Allegato 6. A decorrere dal 23 dicembre 2011, le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo quanto stabilito dalla D.G.R.M. 1635 del 07.12.2011.

Tale D.G.R.M., prevede la prestazione delle garanzie finanziarie anche per le campagne di attività svolte tramite impianti mobili di smaltimento e/o recupero rifiuti.

Per i Centri di raccolta e Trattamento dei veicoli fuori uso di cui al D.L.vo n. 209/03 e s.m.i. e di cui all'art. 231 del D.L.vo n. 156/06 e s.m.i., si applicano le garanzie finanziarie previste dalla Tabella 4 dell'Allegato B della D.G.R.M. 1635 del 07.12.2011. 

SPESE ISTRUTTORIE

Per l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.Lvo n. 152/2006, a partire dal 1 novembre 2006, come concordemente stabilito in sede di riunione U.P.I. ed in applicazione della D.G.R.M. 896 del 31/07/2006 e della D.G.P. n. 346 20/10/2006, gli interessati dovranno versare l’importo relativo ai costi di istruttoria, specificati nell’”ALLEGATO SPI”, effettuando il versamento tramite bonifico bancario alla Tesoreria Banca dell’Adriatico CIN S; ABI 5748; CAB 13312; C.C. n. 06700007010b; iban IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10b, specificando la causale “oneri istruttorie D.Lgs n. 152/06 – gestione rifiuti- cap. 7840/4e”.
Per le “Autorizzazioni Integrate Ambientali”,in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGP  417/2009 occorre specificare la seguente causale “oneri istruttorie AIA -D.Lgs n. 152/06- gestione rifiuti- cap. 7840/4e".

Copyright © 2012 Provincia di Pesaro e Urbino - Gestito con Docweb [id] Responsabile: SERVIZIO 4.3