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Provincia di Pesaro e Urbino
Ambiente
Ambiente, Agricoltura, Procedure relative alle Fonti Rinnovabili e Pianificazione Ambientale

Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

L’Ufficio 4.3.1.1  “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti/Bonifica Siti Inquinati” del Servizio 4.3 della Provincia di Pesaro e Urbino ubicato in Via Gramsci, 7 –61121 Pesaro – Referente: Dott. Baronciani Massimo Tel. 07213592751 è la sede individuata per il deposito della documentazione e gli atti inerenti i procedimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), al fine della consultazione del pubblico, così come previsto dall’ art.29- quater comma 2.

La documentazione presentata ai fini del rilascio dell’AIA è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’ufficio e sul sito web della Provincia, per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, a cura del gestore dell’impianto di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore. Durante tale periodo, presso l’Ufficio “Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti”, sarà possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni in forma scritta.

 

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis (il vecchio D.Lgs. 59/2005).
L’Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per :
a) i progetti di cui all' allegato VIII del decreto legislativo n.152/2006 modificato dal decreto legislativo 205/2010
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a)
 

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.).
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).

In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

 

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

In genere la durata dell’AIA è di 5 anni con qualche eccezioni se l’azienda gode di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), come sotto schematizzato:

  1. In assenza delle condizioni sottoesposte - Durata AIA di 5 anni;
  2. Se l’impianto è registrato EMAS - Durata AIA di 8 anni;
  3. Se l’impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 - Durata AIA di 6 anni;
  4. Se si verificano le seguenti condizioni: a) l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell’autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell’autorizzazione. b) Le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito un’evoluzione tale dal momento del rilascio dell’autorizzazione in modo da permettere una riduzione sostanziale delle emissioni con costi sostenibili da parte dell’azienda. c) La sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di tecniche diverse da quelle utilizzate. d) L’entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica. Il riesame dell’autorizzazione è effettuato in ogni momento dall’autorità competente;
  5. Per gli impianti ricadenti nella categoria 6.6 (allevamenti) - Durata AIA di 10 anni.

 

RIPARTIZIONE COMPETENZE

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. (come già era previsto dal D.Lgs. 59/2005) affida a ciascuna Regione la competenza degli impianti elencati nell’allegato VIII tranne in alcuni casi selezionati in base alla tipologia e alla soglia che restano di competenza statale (elenco degli impianti nell’Allegato XII dello stesso decreto). La Regione Marche con la Legge Regionale n.24 del 12 ottobre 2009 e le successive modifiche (L.R. n.16/2010;L.R.n.20/2010) ha affidato alle Province la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli impianti di Gestione dei Rifiuti elencati al PUNTO 5 ALLEGATO VIII del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

 

LEGISLAZIONE STATALE

  • D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 ,n.152, recante norme in materia ambientale..”;
  • art. 213 del D.Lgs n.152/2006;
  • Dm Ambiente 29 gennaio 2007 “D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti”.

 

LEGISLAZIONE REGIONALE

Ai sensi della legislazione regionale vigente la Provincia è competente al rilascio delle AIA riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti indicati al punto 5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs n.152/2006 ad esclusione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al D.Lgs 11 maggio 2005,n.133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti  che sono di competenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art.42 della L.R. n.16/2010.

  • DELIBERAZIONE 1547 DEL 05/10/2009“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art.9 comma 4 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 –Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed  ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,n.59 “.
  • LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” modificata dalla Legge Regionale 15 novembre 2010, n.16 “Assestamento del Bilancio 2010” e dalla Legge Regionale 28 dicembre 2010 n.20 “Legge Finanziaria 2011”:
  1. Art. 3 - (Funzioni delle Province)
    1.  omissis..
    2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs n.152/2006.
    3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1 bis (Nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al D.Lgs 11 maggio 2005,n.133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti”  che sono di competenza della Regione).
    4. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell’articolo 29 duodecies del D.lgs n. 152/2006.
    5. Per le attività di competenza la Provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell’ARPAM.
  2. Nota relativa all'articolo 3:
    Così modificato dall’art.4 della L.R. 15 novembre 2010,n.16.
    Ai sensi del citato art.42 i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 15 novembre 2010, n.16.

La normativa Regionale è consultabile al seguente indirizzo: www.norme.marche.it

 

ADEMPIMENTI INFORMATIVI

                   

 

 


 

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